Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza (TAR Puglia n. 22 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse della parte ricorrente all’accoglimento della domanda, con la conseguente declaratoria di improcedibilità senza esame nel merito. La dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, che attesti il venir meno dell’interesse alla decisione, costituisce espressione della sopravvenuta carenza di interesse. In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con mancata costituzione dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a condanna alle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva adito il TAR Puglia per ottenere l’annullamento dell’atto di rifiuto formatosi a seguito di un’istanza del 5 dicembre 2022, con cui aveva chiesto, in esecuzione della sentenza del TAR Bari n. 498/1999, la modifica e/o l’integrazione dell’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso da stagionale a permanente di un immobile di sua proprietà. Erano stati impugnati altresì la nota prot. 2016, richiamata e presupposta, e il provvedimento di cambio di destinazione d’uso stagionale prot. 300 del 5.6.2000.
Il Comune di Fasano non si era costituito in giudizio. La causa era stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, il difensore della società ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione ha assunto rilievo assorbente rispetto a ogni altra questione, sia processuale sia di merito, sollevata nel ricorso.
Il Collegio ha pertanto rilevato che, essendo venuto meno l’interesse all’accoglimento del ricorso, la domanda non poteva essere esaminata nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse integra una causa di improcedibilità del giudizio, che deve essere dichiarata con sentenza, senza necessità di scrutinare le censure proposte dalla parte ricorrente.
Sul piano delle spese di lite, il Collegio ha escluso ogni condanna, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata. La pronuncia di improcedibilità, adottata all’esito dell’udienza pubblica, è stata quindi accompagnata dalla statuizione di nulla spese e dall’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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