Payback dispositivi medici: il versamento della quota ridotta determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13890 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 48% dell’importo indicato nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.L. n. 34/2023, pur non essendo ancora stata accertata dalle amministrazioni regionali con le attestazioni previste dalla norma, integra una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevabile anche d’ufficio dal giudice, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Umbria hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha formulato censure per vizi derivanti dalla presunta illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati.
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che ha istituito un fondo e previsto la facoltà per le aziende fornitrici di versare una quota ridotta pari al 48% dell’importo determinato dai provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. Successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 ha ulteriormente ridotto al 25% la quota dovuta per le imprese che avessero versato entro trenta giorni dalla legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il difensore della società ricorrente ha depositato istanza con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per l’intervenuto versamento della quota del 48% del pagamento dovuto relativo al payback sui dispositivi medici, ai sensi del D.L. n. 34/2023, convertito con la legge n. 56/2023.
Il TAR ha osservato che, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, sulla base della richiamata normativa, sarebbe necessaria la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto tempestivo versamento. Tali attestazioni, tuttavia, nella fattispecie mancano.
La richiesta della ricorrente può essere, nondimeno, valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. Nell’odierna udienza straordinaria, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di ritenere di porre a fondamento della propria decisione tale questione rilevata d’ufficio.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prendendo atto che il versamento della quota ridotta manifesta la volontà della ricorrente di aderire al meccanismo definitorio e, quindi, la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, sussistendo giusti motivi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.