Termini di impugnazione e costi sicurezza nei servizi intellettuali (TAR Molise n. 239 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara che, come quelle recanti l’indicazione dei costi della sicurezza interferenziale in misura pari a zero ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 81/2008, omettono voci di costo necessarie non soggette a ribasso, hanno natura immediatamente escludente e devono essere impugnate nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Per i servizi di natura intellettuale, esclusi dalla stima dei costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, l’indicazione in misura pari a euro 0,00 dei costi per rischi da interferenza è legittima. La natura intellettuale del servizio dipende dalle sue oggettive caratteristiche intrinseche, non dalla presenza di addetti che collaborano alla sua erogazione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Grim Scarl, società consortile a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel Molise, per l’affidamento del servizio di contact center remoto e gestione emergenze h24. La stazione appaltante, non qualificata, aveva delegato al Comune di Ripalimosani l’attività di committenza ausiliaria ex art. 62 d.lgs. n. 36/2023. All’esito della procedura, il servizio veniva aggiudicato alla controinteressata con determina del 5 novembre 2025.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, censurando la clausola della lex specialis che quantificava in euro 0,00 i costi per la sicurezza da interferenza, nonché proponendo domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. avverso l’oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività del ricorso, qualificando la clausola oggetto di censura come immediatamente escludente. Il Collegio ha richiamato il principio per cui le clausole del bando vanno impugnate unitamente al provvedimento che rende attuale la lesione, salvo che siano direttamente lesive perché precludono ab origine la possibilità di conseguire l’aggiudicazione, secondo l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018.
La quantificazione dei costi della sicurezza in misura pari a zero è stata ricondotta alla categoria degli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione di voci di costo necessarie, quale quella dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Essa è stata inoltre ritenuta idonea a rendere la partecipazione incongruamente difficoltosa e a impedire il calcolo di convenienza tecnica ed economica, sicché la sua lesività andava immediatamente contestata entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 29 maggio 2025.
Nel merito, il ricorso è stato comunque respinto. Dalla lettura sinergica degli atti di gara è emerso che la quasi totalità delle prestazioni doveva essere eseguita al di fuori dei locali della committente, con conseguente insussistenza di interferenze tra i rispettivi dipendenti. Quanto alla residua attività di sportello front-end presso la sede della committente, svolta peraltro da un solo addetto per un numero limitato di ore settimanali, il TAR ne ha escluso il carattere ripetitivo e standardizzato, riconoscendone la natura consulenziale e di supporto al gruppo interno.
Sul punto, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui per servizi di natura intellettuale devono intendersi quelli che richiedono prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale, consistenti nell’ideazione di soluzioni o nell’elaborazione di pareri, prevalenti rispetto alle attività materiali. La natura intellettuale dell’incarico comporta l’esenzione dall’obbligo di stima dei costi della sicurezza, con conseguente legittimità dell’indicazione in misura pari a zero. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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