Scatti del 2,5 per cento non cumulabili col coefficiente di trasformazione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 69 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento previsto dall’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 334/2000 non spetta ai funzionari il cui trattamento pensionistico sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo o misto. Il successivo comma 4, nel prevedere per i medesimi soggetti il coefficiente di trasformazione al sessantacinquesimo anno di età, individua un meccanismo compensativo alternativo e non cumulabile con gli scatti. Il richiamo congiuntivo ai “commi 3 e 4” contenuto nel comma 5 non impone la cumulabilità dei due benefici, ma è compatibile con la loro applicazione differenziata in base al regime di calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, già Commissario della Polizia di Stato collocato in quiescenza per limiti di età, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, con ricalcolo della pensione e condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati. Il ricorso si fonda sulla lettera dell’art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. n. 334/2000 e sulla condizione di dipendente già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982.
L’Inps ha contestato la pretesa, sostenendo che il sistema dei benefici sia differenziato per regime pensionistico e che per i soggetti in regime misto operi, in via alternativa, il coefficiente di trasformazione. La questione è giunta al Giudice unico per le pensioni della Sezione emiliano-romagnola, investito del ricorso dopo il riscontro negativo all’istanza amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il nodo interpretativo riguarda l’applicabilità del comma 3 dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000 ai funzionari con pensione liquidata con il regime misto. Il comma 3 si rivolge genericamente “ai funzionari” e, letto isolatamente, sembrerebbe ricomprendere anche i titolari di trattamenti calcolati in parte con il metodo contributivo. Il Giudice ritiene però che il comma 4 non sia formulato con chiarezza, perché avrebbe dovuto precisare se il beneficio trovi “anche” applicazione oppure “invece” applicazione rispetto al coefficiente di trasformazione.
Di fronte a un testo ambiguo, il Giudice richiama l’art. 12 delle preleggi e rileva che la norma non fissa una gerarchia tra interpretazione letterale e interpretazione sistematica. Quando il dato letterale si presta a letture divergenti, occorre valorizzare il criterio sistematico, per evitare disarmonie.
Su questa base il Giudice conclude che il legislatore non ha voluto duplicare i benefici in favore dei pensionati in regime misto. Il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge n. 335/1995 opera come alternativo ai quattro scatti del 2,5 per cento.
Il Giudice prende quindi le distanze dai precedenti della Sezione Giurisdizionale per la Liguria nn. 94/2022, 111/2023 e 12/2024. L’argomento fondato sulla particella congiuntiva “e” in luogo della avversativa “o” non è decisivo: la formula “commi 3 e 4” è compatibile con l’applicazione del comma 3 ai pensionati in regime retributivo e del comma 4 ai pensionati in regime misto o contributivo. Non convince neppure il rilievo per cui negare il beneficio avvantaggerebbe i pensionati retributivi, poiché costoro non fruiscono dello speciale coefficiente di trasformazione.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione dei peculiari connotati del giudizio e del contrasto tra Sezioni, in applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018 sull’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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