Chiusura dei questionari consuntivi e valore non liberatorio del controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 431 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura dei questionari consuntivi redatti dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005 non integra una valutazione positiva della gestione finanziaria dell’ente. La conclusione dell’esame allo stato degli atti non libera l’amministrazione dagli obblighi di monitoraggio sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. Il controllo attribuito alla Sezione regionale di controllo conserva natura di vigilanza sulla sana gestione finanziaria e non si esaurisce nella verifica dei profili esaminati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i questionari consuntivi relativi ai rendiconti degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024, redatti dall’organo di revisione di un comune di circa 49.044 abitanti. L’attività ha riguardato i dati contabili dei questionari, quelli presenti nella Banca dati amministrazioni pubbliche, nel sistema Con.Te. e in altre banche dati disponibili, tra cui i certificati al bilancio di previsione e al rendiconto e la piattaforma Telemaco per gli organismi partecipati.
Dall’esame della documentazione è emersa la necessità di un’istruttoria su quattro profili: capacità assunzionale, partenariato pubblico privato, residui attivi e FCDE, fondo contenzioso. Il dirigente competente ha fornito chiarimenti che la Sezione ha valutato puntuali e approfonditi, così da non rendere necessari ulteriori approfondimenti sui rendiconti esaminati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito l’evoluzione del risultato di amministrazione nel quinquennio, ricavandone una parte disponibile costantemente contenuta e una parte accantonata di rilievo. Per l’esercizio 2024 il FCDE ammonta a 30.917.562,43 euro, a fronte di residui attivi complessivi di 72.260.737,75 euro, dei quali 36.279.343,16 euro riferiti alle annualità precedenti. La composizione analitica del risultato è stata verificata sui dati BDAP.
L’istruttoria, attivata sui quattro profili sopra indicati, si è conclusa con chiarimenti ritenuti adeguati. Le verifiche effettuate e l’attività istruttoria intercorsa non hanno reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, poiché i rendiconti esaminati appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti.
La Sezione ha tuttavia ritenuto opportuno formulare raccomandazioni. Sul fronte dei residui attivi ha invitato l’ente a migliorare la capacità di riscossione, a mantenere un costante monitoraggio sulle partite pregresse e a procedere, già nella gestione in corso, ad un’analisi puntuale dei residui con anzianità superiore al quinquennio, così da evitare il mantenimento in bilancio di crediti di dubbia o inesigibile riscossione e da assicurare la veridicità e attendibilità del risultato di amministrazione.
In materia di capacità assunzionale, rilevato il rispetto dei limiti del decreto 17 marzo 2020, la Sezione ha richiamato il criterio di calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. Al numeratore vanno inseriti gli impegni di competenza per la spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato; al denominatore le entrate correnti, quali media degli accertamenti dei primi tre titoli riferiti agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell’ultima annualità considerata. Sul punto la Sezione richiama la deliberazione n. 131/2020/PAR della Sezione Campania.
Su queste basi la Sezione ha disposto, allo stato degli atti, la chiusura dei questionari consuntivi 2020-2024, precisando che tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La delibera è trasmessa al Sindaco e all’organo di revisione dei conti per quanto di rispettiva competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.