Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 20 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La sentenza con cui il giudice monocratico definisce il procedimento è non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 9 luglio 2020, iscritto al n. 8639 del registro di segreteria, la Procura Regionale chiedeva al Giudice designato di fissare, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva con luogo d’esercizio nel comune di Matera. L’agente contabile esterno era chiamata a rendere il conto nella qualità di gestore per il comune.
Il Giudice monocratico, con decreto n. 70/2020 del 21 luglio 2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Con nota del 14 giugno 2021 il comune comunicava che le strutture indicate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Con istanza depositata l’11 dicembre 2023 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la presentazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il modello processuale. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.
Il Collegio richiama a sostegno diverse pronunce di altre Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’assetto della competenza monocratica e la definizione con sentenza. Il percorso argomentativo si concentra poi sull’esito sostanziale: il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 70/2020.
Dalla presentazione del conto deriva, secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere. La finalità del procedimento — l’acquisizione del rendiconto da parte dell’agente contabile — è stata realizzata, sicché viene meno l’interesse alla pronuncia. Il P.M. aveva del resto insistito in tal senso nel corso dell’udienza di discussione.
Il giudice dichiara pertanto estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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