Contributi agricoli indebitamente percepiti e responsabilità dell’operatore CAA in solido (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 2 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore di un Centro di Assistenza Agricola che inserisce nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale domande di accesso alla Riserva Nazionale Titoli e di concessione di contributi comunitari, in assenza di un valido titolo giuridico di conduzione delle superfici dichiarate, concorre in via determinante alla causazione del danno erariale e risponde in solido con il beneficiario. Il contributo percepito in carenza dei presupposti, mediante false dichiarazioni e documentazione fittizia, deve essere integralmente restituito all’organismo pagatore. Ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità, la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 per il plesso della Corte dei conti opera anche sugli atti interruttivi, e gli atti interruttivi rivolti a un debitore solidale hanno efficacia nei confronti dei condebitori ai sensi dell’art. 1310 cod. civ.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti per il risarcimento del danno arrecato all’A.G.E.A. per complessivi euro 13.967,13. Il primo, titolare di una ditta individuale, avrebbe indebitamente percepito contributi agricoli per l’annualità 2011, dichiarando falsamente l’avvio di una nuova attività agricola e la disponibilità di fondi rustici. Il secondo, operatore di un Centro di Assistenza Agricola, avrebbe inserito le relative istanze nel sistema informatico, rendendo possibile la percezione dei contributi non spettanti. La domanda era stata preceduta dall’invito a dedurre.
La vicenda era emersa a seguito di indagini della Guardia di Finanza, che avevano accertato l’assenza di titoli di conduzione dei terreni e la cessione dei titoli ottenuti a soggetti terzi. Il primo convenuto, non costituitosi, era stato destinatario di un provvedimento di archiviazione penale per intervenuta prescrizione; l’operatore era stato definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati diversi da quello oggetto del giudizio contabile.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha ribadito la sussistenza della giurisdizione contabile. Nei casi di contributi pubblici erogati a favore di attività imprenditoriali private, rilevano la natura pubblicistica del soggetto danneggiato e le finalità di preminente interesse pubblico perseguite dalla P.A., con conseguente configurabilità di un rapporto di servizio di tipo funzionale tra il privato e l’amministrazione erogatrice.
L’eccezione di prescrizione sollevata dall’operatore è stata respinta. Il Collegio ha individuato il dies a quo nel 7 giugno 2018, data di ricezione della nota con cui la Guardia di Finanza segnalava il danno erariale. Il termine quinquennale, tuttavia, deve essere incrementato dei 176 giorni di sospensione disposti dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 per il plesso giudiziario della Corte dei conti, nel segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. La norma preclude l’applicabilità dei regimi previsti per plessi diversi e la locuzione “a decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche” conferma l’omogeneità dell’effetto sospensivo anche per le attività istruttorie preprocessuali.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione rivolti a un debitore hanno efficacia anche nei confronti dei condebitori solidali. Ne deriva che l’ingiunzione dell’A.G.E.A. e la successiva notifica della cartella esattoriale, rivolte al beneficiario, hanno assunto efficacia anche verso l’operatore, tenuto a rispondere in solido.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dei contributi a valere sul F.E.A.G.A.. L’erogazione presuppone l’effettivo esercizio dell’attività agricola, il possesso di un valido titolo giuridico di conduzione delle superfici dichiarate e di idonei titoli di pagamento, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Richiamati l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che commina la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera, e l’art. 3, comma 1, legge n. 898/1986, che impone la restituzione dell’indebito, il Collegio ha confermato che i contributi percepiti senza i presupposti vanno integralmente recuperati.
Quanto alla posizione dell’operatore, la Corte ha ritenuto provato un ruolo attivo e determinante. Pur formalmente assegnato a una sede, egli operava di fatto in un “ufficio fantasma”, inserendo nel SIAN particelle di terreno in carenza di qualsiasi documentazione giustificativa e curando tardivamente la registrazione dei contratti. Gli operatori dei C.A.A., ha precisato il Collegio, svolgono una funzione ausiliaria essenziale e sono tenuti a verificare la regolarità della documentazione esibita. La condanna è stata quindi pronunciata in solido, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nota della Redazione
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