Colpa grave del dirigente scolastico: appello della Procura contabile rigettato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 4 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità erariale per colpa grave non può essere affermata in via automatica dalla sola inosservanza delle disposizioni che regolano la formazione delle classi e la costituzione degli organici scolastici. Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, occorre che la condotta del dirigente scolastico sia connotata da macroscopica negligenza, grave disinteresse o sprezzante trascuratezza dei propri doveri. A tal fine non è sufficiente la relazione ispettiva c.d. interlocutoria, che precede il contraddittorio con l’interessato, dovendosi valorizzare il referto successivo, ove il giudizio sull’operato del dirigente risulti attenuato. Il gravame che si limiti a reiterare le prospettazioni accusatorie, senza contrastare le argomentazioni della sentenza impugnata, difetta di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 190 c.g.c. e non è idoneo a fondare la riforma.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale, che aveva comunicato gli esiti di un’indagine ispettiva su presunte irregolarità nella formazione delle classi presso un istituto alberghiero negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014. Il dirigente era accusato di avere costituito classi sottodimensionate rispetto ai parametri di legge, con un conseguente maggiore esborso per l’amministrazione, stimato dalla Procura regionale in euro 138.863,40 a carico del Ministero dell’Istruzione.
Con sentenza n. 174/2022, la Sezione giurisdizionale per la Campania aveva assolto il convenuto, ritenendo non provata la colpa grave. La Procura regionale ha proposto appello, contestando la motivazione sul piano dell’elemento soggettivo. L’appellato ha resistito con memoria, richiamando la complessità del procedimento di formazione degli organici e il rispetto della normativa di settore.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove da una preliminare considerazione di ordine processuale. Le censure dell’appellante, osserva il Collegio, convergono tutte verso l’unico profilo dell’assenza di prova della colpa grave, ma l’atto di impugnazione non individua gli errori di ricostruzione dei fatti o le violazioni di legge della sentenza gravata. Richiamando l’art. 190 c.g.c. e, in parallelo, il costante orientamento della Cass. Sez. Un. n. 27199 del 2017, il Collegio ribadisce che il gravame deve contenere una critica specifica delle argomentazioni della sentenza, con un supporto idoneo a contrastarne la motivazione. Non basta la reiterazione delle prospettazioni accusatorie contenute nella citazione.
Anche prescindendo dal difetto di specificità, nel merito le conclusioni dei primi giudici sono confermate. La relazione ispettiva richiamata dalla Procura costituisce l’atto finale della fase preliminare di verifica, avente natura interlocutoria e propositiva; il referto successivo tiene invece conto delle giustificazioni dell’interessato, all’esito del contraddittorio. Da qui un giudizio complessivamente attenuato sul suo operato.
Neppure dai brani del primo documento emerge una macroscopica negligenza. Il lessico impiegato dagli ispettori — “obbligatorio senso della prudenza”, “accorta dirigenza” — non conduce univocamente ai giudizi di gravità richiesti dalla giurisprudenza contabile, quali lo “sprezzante disprezzo” dei doveri o l'”intensa negligenza”. Manca, quindi, quella qualificazione soggettiva che l’appellante avrebbe dovuto dimostrare.
Quanto al preteso riequilibrio delle seconde classi per effetto dell’ingresso di alunni da esami integrativi, il Collegio chiarisce che la sentenza non ne ha tratto alcuna conseguenza ai fini dell’elemento psicologico: quel dato è solo riferito come condizione di fatto documentata in sede ispettiva, senza incidenza sul percorso motivazionale. Analogamente non risolutivo è l’argomento sulla complessità del procedimento di formazione delle classi. Il procedimento, di natura previsionale, non si basa solo su dati numerici fissi, ma su serie storiche e su ogni altro elemento desumibile dal contesto, secondo l’art. 16 del d.P.R. n. 81/2009. La disciplina appare di non facile lettura e richiede valutazioni adattate a una pluralità di uffici e organi.
Non assume rilievo, infine, la tenuità della sanzione disciplinare e il suo annullamento in sede civile per violazione del principio di specificità della contestazione. Il procedimento disciplinare resta autonomo rispetto a quello di responsabilità erariale e riferito a una pluralità di episodi, dai quali non possono desumersi elementi utili alla fattispecie in esame. L’appello è dunque rigettato, con integrale conferma della sentenza e condanna del Ministero dell’Istruzione alle spese legali del grado, liquidate in euro 2.000,00 in favore dell’appellato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.