Reversibilità e accertamento dell’inabilità: la Corte dei conti sulla consulenza tecnica (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 45 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico il petitum sostanziale di accertamento della condizione di salute, prospettato attraverso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., va riconvertito in domanda di accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai fini degli artt. 2 della legge n. 222/1984 e 82 del d.P.R. n. 1092/1973. La relativa verifica è affidata a consulenza medico legale disposta dal giudice, con contraddittorio tra i periti di parte. Il riconoscimento della reversibilità presuppone che lo stato di infermità sia accertato con riferimento alla data del decesso del dante causa. Il parere del collegio medico legale, non contestato dalle parti e immune da vizi logici, integra prova idonea ai fini dell’accoglimento.

Il Fatto

La ricorrente, affetta da schizofrenia paranoide dall’età di diciotto anni e in costante trattamento farmacologico, presenta domanda di pensione di reversibilità della pensione diretta della madre, deceduta il 1° febbraio 2021. L’INPS nega la prestazione con provvedimento del 24 maggio 2021 e respinge il successivo ricorso amministrativo del 15 dicembre 2021, sul rilievo del difetto del requisito di infermità, come accertato dalla Commissione medica di verifica di Firenze il 30 aprile 2021.

La ricorrente propone ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 445-bis e 696 c.p.c., chiedendo CTU medico legale per verificare la propria condizione di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro. Con sentenza n. 87/2023 il giudice riconosce la propria giurisdizione sulla domanda, in quanto volta al riconoscimento della reversibilità, e dichiara inapplicabile l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo, facendo salvo il petitum sostanziale e riconvertendolo nei termini di legge.

La Motivazione della Corte

La questione processuale riguarda l’impiego dell’accertamento tecnico preventivo nel processo pensionistico. Il giudice ne esclude l’applicabilità, ma preserva la sostanza della domanda: la riconduce all’accertamento della condizione di salute richiesta dagli artt. 2 della legge n. 222/1984 e 82 del d.P.R. n. 1092/1973, rimanendo estranea al petitum l’indagine sul requisito patrimoniale.

Da qui la scelta di disporre consulenza medico legale con contestuale ordinanza, assegnandola al Collegio medico legale della difesa presso la Corte dei conti. Il quesito investe il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la sua collocazione temporale, con riferimento al 1° febbraio 2021, giorno del decesso della madre.

Il parere depositato il 13 novembre 2023 attesta la sussistenza dello stato di infermità in data antecedente al decesso. Il giudice ne verifica l’accuratezza e l’assenza di vizi logici, e rileva che le conclusioni non sono state contestate da alcuno dei periti di parte, come confermato in udienza.

Il parere integra così piena prova ai fini dell’accoglimento della domanda. Il giudice accerta lo stato di inabilità a partire da data antecedente al 1° febbraio 2021. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della novità della questione processuale trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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