Quesiti concorsuali sindacabili solo per errori manifesti (TAR Lazio n. 1044 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale, nonché la determinazione della risposta esatta, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della commissione esaminatrice. Il sindacato del giudice amministrativo è ammesso nei soli limiti dell’errore manifesto e oggettivo, restando preclusa qualsiasi sostituzione della valutazione di merito riservata agli organi tecnici. Le risposte diverse da quella ritenuta corretta costituiscono meri distrattori, dotati di semplice plausibilità, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. La circostanza che una prova verta su contenuti tecnico-giuridici non amplia l’intensità del sindacato, perché altrimenti si confonderebbero i piani dei presupposti della giurisdizione e dell’ambito valutativo della commissione. Le disfunzioni organizzative dello svolgimento della prova, ove pure sussistenti, non determinano l’illegittimità dell’esito in assenza di allegazione specifica del loro concreto incidere sul risultato del candidato.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito con D.M. n. 107/2023 in attuazione dell’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022. Non superava la prova scritta, riportando un punteggio inferiore alla soglia utile. Ha impugnato l’esito della prova, i quesiti somministrati e, con successivi motivi aggiunti, il decreto di rettifica degli esiti, la graduatoria nazionale e il criterio di valutazione dei titoli.

La domanda cautelare era stata respinta in primo grado. Il ricorso e i motivi aggiunti contestavano l’erroneità di alcuni quiz, gravi disservizi organizzativi, la somministrazione di 115 quesiti anziché 100 e l’errata valutazione dei titoli ai fini della graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il nodo del sindacato sui quesiti. La ricorrente sosteneva che alcune risposte ritenute corrette fossero ambigue o palesemente errate, con conseguente falsamento dell’esito. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la formulazione dei quiz appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione, censurabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. Le risposte ritenute esatte appaiono sicuramente corrette, mentre le altre costituiscono distrattori, aventi mere plausibilità, la cui funzione è proprio quella di verificare la preparazione del candidato.

Il Tribunale respinge l’impostazione difensiva secondo cui i quesiti di contenuto tecnico-giuridico sarebbero pienamente sindacabili. Un simile postulato condurrebbe a una tutela a intensità variabile a seconda dell’oggetto della prova e sovrapporrebbe i presupposti della giurisdizione all’ambito valutativo proprio della commissione, spostando il processo sull’accertamento dell’idoneità del candidato anziché sull’attività amministrativa. La circostanza che sia stato corretto un solo quesito conferma, non smentisce, che le decisioni sul contenuto dei quiz rientrano nel merito amministrativo.

Quanto ai disservizi organizzativi, il Collegio richiama il principio secondo cui la disorganizzazione logistica nello svolgimento delle prove, pure da provare, non implica automaticamente l’illegittimità dell’esito in assenza di allegazione di come le disfunzioni abbiano alterato il risultato del concorrente. Le deduzioni risultano generiche e prive di riscontro; manca la prova di una richiesta di tempo aggiuntivo o di una contestazione ai commissari durante la prova.

La censura sulla somministrazione di 115 quesiti anziché 100 è respinta perché la condizione valeva per tutti i candidati, non è stata chiesta una proroga e non vi è prova che il maggior tempo avrebbe consentito di superare la prova. La doglianza sulla valutazione dei titoli è dichiarata priva di interesse, non avendo la ricorrente titolo all’inserimento in graduatoria, e comunque infondata, non essendo provata l’alterazione dell’ordine. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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