Cessazione materia contendere e ricalcolo pensione militare con aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 381 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso dal personale militare per la riliquidazione della quota retributiva con l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’INPS abbia concretamente rideterminato il trattamento secondo il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, in conformità ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. In tal caso non residua alcuna contestazione sul diritto sostanziale dedotto e viene meno la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. La compensazione delle spese è giustificata dal contrasto giurisprudenziale esistente all’epoca dell’istanza amministrativa e dall’elevato numero di trattamenti da riliquidare.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito Italiano in quiescenza dal 1° maggio 2019, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’INPS con il sistema di calcolo misto. Alla data del 31 dicembre 1995 egli non poteva far valere un servizio utile superiore a 15 e inferiore a 20 anni.
Con ricorso depositato nel gennaio 2024 il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pensione mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella del 35% applicata per il personale civile, con condanna dell’INPS alle differenze arretrate, interessi e rivalutazione. L’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo avviato il riesame d’ufficio dei trattamenti del personale militare in applicazione della circolare n. 107/2021. La trattazione è stata rinviata per verificare l’effettività della riliquidazione programmata per giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la sussistenza del diritto del ricorrente — che al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità inferiore ad anni 18 — alla rideterminazione del trattamento mediante applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. La norma prevede che la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile sia pari al 44 per cento della base pensionabile, percentuale aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
L’INPS ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante la riliquidazione del trattamento con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per anno, in relazione alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995, in attuazione delle circolari n. 107/2021 e n. 109/2021. Tali circolari, richiamando i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, hanno fornito indirizzi agli uffici periferici: la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio richiama la nozione di cessazione della materia del contendere, che ricorre quando risulti acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non vi sia più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Nel caso di specie il ricorrente, non comparso all’udienza, può ritenersi avere implicitamente aderito alla richiesta dell’INPS.
Quanto alle spese, il Giudice ne dispone la compensazione. Il ricorrente aveva presentato istanza amministrativa di ricalcolo nel luglio 2019, quando sussisteva contrasto giurisprudenziale e l’INPS assumeva posizione contraria; non risulta però che egli abbia presentato istanza di riliquidazione dopo le decisioni chiarificatrici delle Sezioni Riunite del 2021, proponendo invece ricorso nel gennaio 2024 sulla base di principi in buona parte smentiti. Rileva altresì l’elevato numero di trattamenti da riliquidare a cura dell’INPS.
Nota della Redazione
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