Giudizio di ottemperanza e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 383 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato in corso di causa, documentata dall’amministrazione debitrice e non contestata dal ricorrente, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.G.C., è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza. La mera riorganizzazione interna degli uffici non giustifica il ritardo nell’esecuzione, con conseguente condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una struttura sanitaria e titolare di trattamento pensionistico, ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 440/2019 di questa Sezione giurisdizionale. La decisione aveva accertato il suo diritto alla riliquidazione delle competenze pensionistiche, in ragione dell’integrazione contributiva versata dal datore di lavoro, oltre agli accessori per rivalutazione e interessi.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’INPS non vi ha dato esecuzione. Il ricorrente ha inoltrato due diffide e un sollecito nel 2022, rimasti privi di esito, e ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Istituto, la nomina di un commissario ad acta e l’assegnazione di un termine per provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha esaminato la questione relativa all’esecuzione del giudicato. L’INPS, costituendosi, ha segnalato che l’ottemperanza richiedeva diversi passaggi tra uffici, poiché la partita di pensione era stata trasferita a un’altra sede per competenza, e che le rettifiche in posizione assicurativa erano state effettuate.
Nelle more del giudizio l’Istituto ha depositato il provvedimento di liquidazione, il cedolino attestante il pagamento delle somme per capitale e la documentazione del pagamento degli interessi. All’udienza il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo peraltro la condanna alle spese, avendo l’INPS adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Il Giudicante ha rilevato l’avvenuta integrale soddisfazione delle pretese del ricorrente in corso di causa, documentalmente dimostrata dall’Istituto e avvalorata dall’assenso della parte ricorrente. Ciò ha indotto a ritenere sussistenti le condizioni per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulla regolazione delle spese, la Corte ha aderito alla doglianza difensiva riguardo all’inattività dell’INPS. L’esecuzione è intervenuta più di quattro anni dopo la pubblicazione della sentenza. La giustificazione addotta, fondata sui passaggi tra uffici per il trasferimento della competenza, non è stata reputata sufficiente a giustificare il ritardo. Il ricorrente aveva inviato due diffide e un sollecito rimasti inascoltati. Il ritardo nell’adempimento è stato quindi ritenuto concretamente rilevabile.
La Corte ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 750,00 onnicomprensivi.
Nota della Redazione
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