Ottemperanza al giudicato pensionistico e prova documentale dell’esecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 115 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice accerta l’intervenuta esecuzione del giudicato sulla base della documentazione prodotta dall’ente debitore. È sufficiente, a tal fine, che dai prospetti di calcolo emerga l’integrale recepimento dei criteri fissati dal giudicato, compreso l’importo dell’onere di riscatto determinato dal CTU. L’esecuzione può essere dichiarata anche quando l’ente ha provveduto al conguaglio degli importi e alla riliquidazione della pensione con decorrenza successiva. Non è necessaria una nuova pronuncia di condanna quando il credito risulti già soddisfatto. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 6/2024, con la quale la Corte dei conti aveva riconosciuto il suo diritto al riscatto dei periodi lavorativi a tempo parziale prestati presso un ente locale, determinando l’onere economico dovuto secondo la relazione del CTU depositata in causa.
La ricorrente ha dedotto che l’INPS non aveva dato esecuzione al giudicato: non aveva aggiornato i conteggi, non aveva corretto gli errori sugli anni di servizio e non aveva applicato i calcoli del CTU, né riliquidato la pensione. L’Istituto si è costituito sostenendo di avere invece eseguito la sentenza, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto la pretesa di dare ottemperanza alla sentenza n. 6/2024, passata in giudicato. Il thema decidendum si concentra quindi sulla verifica dell’avvenuta esecuzione del comando contenuto nel giudicato, non sulla sua fondatezza, ormai coperta da cosa giudicata.
La Corte esamina la documentazione prodotta dall’INPS, in particolare il foglio di calcolo e il prospetto degli interessi e della rivalutazione. Da tali atti emerge che, in esecuzione della sentenza, sono stati inseriti nel calcolo, sotto il titolo “recupero”, gli importi dei due riscatti: quello del periodo part-time e quello della laurea.
Il giudice ritiene che la documentazione prodotta sia idonea a far emergere l’intervenuta esecuzione della sentenza n. 6/2024. Il percorso argomentativo si fonda dunque sulla corrispondenza tra i criteri fissati nel giudicato e le voci contabili recepite dall’Istituto nel calcolo della posizione pensionistica.
La verifica documentale assorbe le doglianze della ricorrente circa il mancato aggiornamento dei conteggi e la riliquidazione. Accertata l’esecuzione, la Corte non pronuncia alcuna condanna, limitandosi a dichiarare che il giudicato ha ricevuto attuazione.
Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione in ragione della particolarità della fattispecie. Nulla è dovuto per le spese del giudizio. La decisione è assunta in composizione monocratica dal Giudice Unico delle pensioni.
Nota della Redazione
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