Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e ritenute sulle differenze retributive (TAR Campania n. 652 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di differenze retributive, il credito del lavoratore va accertato e liquidato al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore stesso. Il datore di lavoro può operare il recupero di tali ritenute solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al periodo stipendiale corrispondente, poiché l’art. 19 della legge n. 218/1952 è di stretta interpretazione e il successivo art. 23 non consente il recupero quando i contributi siano versati parzialmente o in ritardo. Ne consegue che l’amministrazione resta tenuta a corrispondere l’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del lavoratore, salva rivalsa verso l’ente previdenziale. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può differire l’esigibilità degli importi non prevista nel titolo, pena un eccesso di potere giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 ss. cod. proc. amm., alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione a pagargli differenze retributive per € 67.988,40 e € 26.066,41 a titolo di T.F.R., oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Dedotta la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la mancata ottemperanza, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Nel corso del giudizio ha rappresentato la sopravvenuta parziale ottemperanza, con indebite ritenute previdenziali e mancato pagamento degli interessi e del T.F.R.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e la decorrenza del termine di legge. Ha quindi verificato l’ottemperanza delle singole statuizioni, dichiarando cessata la materia del contendere per la parte già pagata a titolo di differenze retributive.
Quanto alla ritenuta di € 8.658,08 operata a titolo previdenziale, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio per cui l’accertamento e la liquidazione del credito per differenze retributive avvengono al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore. Il datore può effettuare il recupero solo in caso di tempestivo versamento dei contributi. Nel caso di specie la contribuzione era stata pagata in ritardo, donde l’illegittimità della ritenuta e la condanna al pagamento della somma.
Sugli interessi sulle differenze retributive e sull’importo di € 26.066,41 a titolo di T.F.R., l’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento, risultando quindi inadempiente. Il Tribunale ha precisato che la distinzione dei giorni di maturazione degli interessi va operata tra la somma ancora non versata e quella già corrisposta, con esigibilità al 23.6.2025.
Il Collegio ha respinto la richiesta di astreinte, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di negare la sanzione in presenza di altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, con termine di novanta giorni.
Nota della Redazione
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