Dipendenza da causa di servizio e trattamento pensionistico privilegiato del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 82 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il diritto al trattamento pensionistico privilegiato del dipendente militare richiede che l’infermità o la lesione sia dipendente da fatti di servizio, intendendosi per tali quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio, e che da essa sia derivata l’inabilità alla prestazione lavorativa. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio quando questa si ponga come causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’inabilità al servizio va riferita alla specifica attività di lavoro svolto e alle mansioni effettivamente esercitate, proprie delle qualifiche possedute, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio. Il giudice è vincolato al parere del collegio medico-legale solo se questo risulti esaustivo, congruamente motivato e immune da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Esiti di regolarizzazione artroscopica menisco mediale e shaving articolare ginocchio destro“, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 1116/N del 04/04/2019, aveva negato la dipendenza da causa di servizio.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. Il giudizio è stato sospeso più volte per l’acquisizione di un parere medico-legale, depositato solo in data 07 dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata, quale presupposto del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato. Il giudice richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che subordina il diritto al trattamento di privilegio alla sussistenza di due condizioni: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio e il requisito inabilitante.
Richiamando l’indirizzo consolidato della Corte dei conti (Sezione Appello Sicilia n. 332/2013, III Sezione Centrale d’Appello n. 268/2004, I Sezione Centrale d’Appello n. 14/2011), il giudice ribadisce che l’inabilità al servizio deve essere riferita alla specifica attività lavorativa svolta e alle mansioni effettivamente esercitate in base alle qualifiche possedute, a prescindere dal motivo formale della cessazione dal servizio.
La Commissione medico-legale presso l’ATS Sardegna — ASSL di Cagliari, con parere del 07 dicembre 2023, ha ritenuto l’infermità dipendente da causa di servizio e più equamente ascrivibile alla Tabella B misura minima, considerata l’obiettività della visita ortopedica del 31.03.2022.
Il giudice condivide integralmente il parere del Collegio Medico Legale, ritenendolo esaustivo, congruamente motivato, immune da vizi logici e condivisibile. Risultano così accertati sia il requisito della dipendenza causale o concausale dell’infermità dal servizio, sia l’ascrivibilità delle lesioni alla Tabella B misura minima. Il ricorso è pertanto accolto.
Quanto alle spese, trattandosi di controversia di carattere tecnico, con motivi di incertezza e complessità, il giudice ne dispone la compensazione integrale.
Nota della Redazione
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