Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale ai fini delle spese (TAR Puglia n. 1218 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude al giudice amministrativo una delibazione sommaria del merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese, valutando la c.d. soccombenza virtuale. Ai fini della statuizione sulle spese, l’interesse sostanziale si considera soddisfatto quando l’amministrazione rettifichi in via amministrativa l’atto impugnato. Tuttavia, la condotta procedimentale caratterizzata da ritardi e da carenza di comunicazione con l’interessata, che abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale per ottenere un diritto spettante, giustifica l’integrale addossamento delle spese di lite alla parte pubblica, anche in assenza di un deliberato ostruzionismo.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, bandito con decreto ministeriale del 9 novembre 2018. All’esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta il 26 luglio 2019, rilevava un errore nel calcolo del punteggio: le erano stati attribuiti 67,5 punti e la collocazione all’ottantaduesimo posto, anziché 77,5 punti e il ventisettesimo posto. Proponeva quindi reclamo amministrativo, rivendicando un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
Insoddisfatta della risposta dell’amministrazione e temendo la decadenza dai termini impugnatori, la ricorrente notificava e depositava ricorso davanti al TAR Puglia. La graduatoria rettificata, che riconosceva le sue ragioni, veniva pubblicata solo il 25 novembre 2019, dopo l’instaurazione del giudizio. La ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le pretese sostanziali e la condanna dell’amministrazione alle spese, per la condotta che aveva reso inevitabile il ricorso. La difesa erariale replicava che l’amministrazione si era attivata con solerzia, avendo esaminato il reclamo prima dell’iscrizione a ruolo della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà anzitutto atto della intervenuta cessazione della materia del contendere sul merito sostanziale, per come riconosciuto da entrambe le parti. La soddisfazione della pretesa in via amministrativa rende dunque inutile la prosecuzione del giudizio sul merito.
Il Tribunale ricorda che la declaratoria di cessazione non preclude di per sé una delibazione sommaria nel merito, al limitato fine della pronuncia sulle spese, mediante la valutazione della soccombenza virtuale. Il giudice verifica cioè quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove la causa fosse stata decisa nel merito.
Da tale angolo visuale, il ricorso è ritenuto fondato. L’amministrazione ha bensì rettificato in extremis la graduatoria, evitando la continuazione del giudizio, ma la condotta procedimentale è stata caratterizzata da ritardi e da una carenza di comunicazione con l’interessata. La pubblicazione della graduatoria rettificata è avvenuta eccessivamente a ridosso della scadenza dei termini per proporre ricorso, e dopo che la ricorrente aveva già investito il Giudice, senza che le fosse stata data tempestiva notizia dell’esame del reclamo.
Tale modus operandi, pur non configurando un ostruzionismo deliberato, ha di fatto reso necessario per la ricorrente intraprendere l’azione giudiziale per vedere riconosciuto un diritto che le spettava. Da ciò consegue la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nella quantificazione, il Collegio tiene conto della peculiarità del caso e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando l’art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con liquidazione in € 1.500,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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