Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 579 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, quando l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa in modo pieno ed irretrattabile la pretesa, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La relativa decisione non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento del rapporto amministrativo controverso e della pretesa sostanziale vantata dall’interessato. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. In presenza di tali presupposti, le spese seguono la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., ove emerga la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Una società ha impugnato la nota con cui l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha comunicato l’improcedibilità della domanda di agevolazioni finanziarie presentata nell’ambito del Fondo per le piccole e medie imprese creative, oltre alla precedente richiesta di integrazioni documentali. L’improcedibilità era motivata sul rilievo che la domanda non risultava sottoscritta dal legale rappresentante in conformità al verbale assembleare trasmesso in via integrativa.
La ricorrente ha dedotto violazione dei principi di buona amministrazione, buona fede e collaborazione, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riavviato l’iter istruttorio e ha ammesso la società alle agevolazioni richieste.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’ente resistente ha adottato un provvedimento che ha concesso alla ricorrente l’agevolazione ambita. Il dato risulta per tabulas dall’esibito provvedimento dirigenziale sopravvenuto. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Il tribunale richiama i consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493 e Consiglio di Stato, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, purché l’amministrazione vi provveda spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
È decisivo, secondo il collegio, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La decisione di cessazione non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato.
Il tribunale distingue tale istituto dalla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone invece una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Nel caso concreto ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il collegio le pone a carico dell’ente resistente in applicazione della soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., alla luce della evidente fondatezza del ricorso, come del resto richiesto in sede di discussione orale dalla difesa della ricorrente. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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