Sgombero dell’immobile abusivo e natura vincolata dell’atto terminale (TAR Sicilia n. 259 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sgombero e immissione in possesso dell’immobile edificato abusivamente costituisce atto terminale della serie procedimentale di repressione dell’abuso edilizio e ha natura vincolata. Esso è pertanto soggetto alla disciplina dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, con la conseguenza che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è irrilevante quando il contributo partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sulla determinazione amministrativa. In tale fattispecie non sono sindacabili i vizi tipici dell’esercizio di un potere discrezionale, quali la violazione del principio di proporzionalità, l’irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e il difetto di istruttoria. È invece possibile che l’Amministrazione conceda un termine di grazia per l’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente e la coniuge avevano acquistato un appezzamento di terreno e vi avevano realizzato una costruzione sanata e donata ai figli. Sul terreno residuo edificavano nel 1990, in aderenza a tale costruzione e al confine con un fondo di terzi, la propria piccola abitazione di circa sessanta metri quadrati, composta da due vani.
Dopo l’approvazione di un piano di recupero, il Comune avviava le procedure sanzionatorie e disponeva la demolizione dell’immobile. Seguiva il diniego di permesso di costruire in sanatoria, quindi l’accertamento dell’inottemperanza con acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Tutti i provvedimenti venivano impugnati senza successo, fino al rigetto dell’appello da parte del C.G.A.R.S. con sentenza n. 103 del 12 febbraio 2024. Il Comune disponeva poi lo sgombero e l’immissione in possesso, impugnati con ricorso per violazione del diritto alla vita e alla salute, omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto di poter considerare la documentazione depositata dal Comune, che non si è mai ritualmente costituito e non ha acquisito alcun titolo per partecipare attivamente al giudizio.
Nel merito, la giurisprudenza europea invocata dai ricorrenti presuppone la prova dello stato di necessità: l’azione repressiva dell’Amministrazione non può essere fermata da semplici allegazioni. Occorreva dimostrare l’impossibilità, per ragioni patrimoniali e reddituali, di usufruire di un alloggio alternativo, anche considerata la presenza nei pressi dell’abitazione del figlio. La censura di violazione degli artt. 1, 2 e 36 Cost. è quindi respinta per difetto di prova.
Quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, dopo la sentenza n. 103 del 12 febbraio 2024 del C.G.A.R.S. i ricorrenti hanno definitivamente perduto la proprietà dell’immobile abusivo. Il provvedimento di sgombero, atto terminale della serie repressiva, ha natura vincolata e ricade nell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990: l’apporto partecipativo era inutile e non avrebbe potuto incidere sulla determinazione assunta.
La natura vincolata dell’atto comporta il rigetto anche delle censure di difetto di istruttoria, proporzionalità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, fondate su una isolata pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, n. 4247 del 2024. Quel precedente riguardava l’atto conclusivo di un procedimento ancora controverso, non il provvedimento successivo a un illecito accertato con efficacia di giudicato e destinato a dare attuazione a un’ordinanza di demolizione inoppugnabile. Il Collegio richiama sul punto l’analogia con il provvedimento di confisca ex d.lgs. n. 159/2011 e la giurisprudenza ivi richiamata, rilevando che in una fattispecie vincolata non si comprendono sindacati su vizi propri del potere discrezionale. Resta salva la facoltà di concedere un termine di grazia, di cui i ricorrenti hanno concretamente fruito, essendo lo sgombero subordinato a preventiva comunicazione del giorno e dell’ora dell’esecuzione. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione vittoriosa del Comune.
Nota della Redazione
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