Ottemperanza per indennità di ferie del personale scolastico: la mole del credito va verificata senza adempimenti istruttori suppletivi (TAR Lombardia n. 3877 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro, una volta passata in giudicato, costituisce titolo per proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell’avvenuto adempimento, l’inottemperanza è dichiarata e all’Amministrazione è assegnato un termine per provvedere, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un lavoratore del settore scolastico, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, per un importo di 2.793,65 euro, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero e su di essa si era formato il giudicato.
Non avendo ricevuto il pagamento, il lavoratore proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, avendo verificato che tra la notifica della sentenza al Ministero e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione di ottemperanza al previo decorso del periodo concesso all’Amministrazione per adempiere spontaneamente.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. La pretesa creditoria risultava, infatti, sorretta da idonea documentazione e, soprattutto, non era stata contestata dall’Amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte le eventuali erogazioni medio tempore effettuate.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, il quale assumerà le funzioni solamente su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. Tale attività è stata considerata rientrante nei compiti istituzionali del funzionario, con conseguente esclusione di un compenso. Il TAR ha, infine, condannato l’Amministrazione alle spese di lite, distratte in favore dei difensori, liquidandole in misura ridotta, in considerazione della limitata attività difensiva svolta, riconducibile ad attività minime e stereotipate tipiche di tale tipo di giudizi.
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Nota della Redazione
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