Validazione dei PEF TARI non impugnabile prima dell’approvazione ARERA (TAR Umbria n. 6 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, la deliberazione con cui l’ente territorialmente competente valida i piani economico-finanziari predisposti dal gestore ha natura meramente endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile. Il ruolo assegnato ad ARERA dalla legge n. 205/2017 non si esaurisce in un controllo formale, ma integra un intervento attivo volto a promuovere l’efficienza del sistema. Ne consegue che l’unico provvedimento dotato di efficacia lesiva è la determinazione di approvazione dell’Autorità di settore; la circostanza che i valori validati trovino provvisoria applicazione, salvo conguaglio, costituisce effetto fisiologico del sistema e non determina anticipazione della lesione.
Il Fatto
La società veicolo per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel sub ambito 2 della Regione Umbria, costituita dagli operatori aggiudicatari di una procedura di evidenza pubblica, ha impugnato davanti al giudice amministrativo la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 del 18 maggio 2022, con la quale sono stati validati i PEF TARI 2022-2025 elaborati secondo il metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.
Con motivi aggiunti depositati nel 2023, la società ha impugnato la successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 dell’11 aprile 2023, recante la revisione infra periodo dei medesimi piani. L’AURI si è costituita eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame perché rivolto contro atti endoprocedimentali dell’iter destinato a concludersi con l’approvazione dell’ARERA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura del procedimento tariffario. L’articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti, ivi compresa l’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale. L’articolo 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif disciplina la procedura: il gestore predispone il PEF e lo trasmette all’ente territorialmente competente, che valida le informazioni e le trasmette all’Autorità, la quale verifica la coerenza regolatoria degli atti e approva. Fino a tale approvazione si applicano, quali prezzi massimi, quelli determinati dall’ente.
Il Tribunale rileva la sostanziale sovrapponibilità tra il procedimento tariffario dei rifiuti e quello del servizio idrico integrato, già qualificato come bifasico dalla giurisprudenza. Richiama la sentenza di questo Tribunale n. 141 del 2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 9788 del 2024, che l’ha integralmente confermata, le quali hanno escluso la portata immediatamente lesiva delle tariffe predisposte dall’ente d’ambito e non ancora approvate.
Il ruolo di ARERA è ritenuto nevralgico: la verifica investe la completezza, la coerenza e la congruità dei dati nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione. L’approvazione non è mera ricezione passiva dei costi esposti. Ne deriva che frapporre un giudizio amministrativo tra la proposta dell’ente e l’approvazione dell’Autorità comprometterebbe poteri non ancora esercitati, con violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., e concentrerebbe le impugnazioni avanti un unico giudice.
Il Collegio esamina e respinge le argomentazioni contrarie. L’applicazione provvisoria dei valori validati, salvo conguaglio, è effetto connaturale a ogni sistema tariffario di un servizio reso con continuità. L’analogia con le misure di salvaguardia urbanistiche è giudicata non pertinente, mancando un meccanismo di recupero assimilabile al conguaglio. La tesi del controllo a campione non trova riscontro nella deliberazione n. 363/2021/R/rif, che prevede un’attività di approvazione estesa a tutti i PEF.
Quanto alle sopravvenute deliberazioni ARERA n. 397/2025/R/rif e n. 409/2025/R/rif, il Tribunale osserva che esse esprimono il punto di vista dell’Autorità, non vincolante, e che la disciplina sull’efficacia definitiva delle determinazioni dell’ente è prevista solo nell’ambito del nuovo MTR-3. Poiché il PEF ha natura unitaria, la responsabilizzazione degli enti locali non può condurre alla parcellizzazione della decisione in atti separatamente impugnabili. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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