Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento espresso nel silenzio-inadempimento (TAR Sicilia n. 2229 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione nel corso del processo di un provvedimento espresso che chiude il procedimento, ancorché non satisfattivo dell’interesse fatto valere, fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo atto. Ove i motivi aggiunti non siano proposti, la pretesa azionata con il ricorso introduttivo deve ritenersi soddisfatta. L’eccezione di improcedibilità formulata dall’Amministrazione va riqualificata come cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta definizione del procedimento non impedisce la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, proveniente da ambito di risanamento delle baraccopoli, era allocata con il proprio nucleo familiare in un alloggio di transito concesso dal Comune in locazione e interessato da sfratto per finita locazione. Con istanza assunta al protocollo comunale chiedeva l’assegnazione in deroga di alloggio ERP ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Comune di Messina, approvato con deliberazione consiliare n. 31/C del 19.04.2012.

Dopo il deposito del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, il Comune adottava il Decreto sindacale di archiviazione dell’istanza, sul presupposto della rinuncia verbale a una soluzione abitativa proposta e della mancata accettazione dell’alloggio entro il termine assegnato. Il Comune eccepiva quindi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di differimento della trattazione. L’eventualità di una futura impugnazione del Decreto sindacale, paventata in sede difensiva dalla ricorrente, non giustifica il rinvio del giudizio già incardinato per la declaratoria del silenzio.

Nel merito, l’eccezione del Comune è stata riqualificata come cessazione della materia del contendere e accolta. Il Collegio richiama l’art. 117 c.p.a. e rileva che l’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione procedente.

Il percorso argomentativo poggia sull’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il Decreto sindacale di archiviazione chiude il procedimento aperto con la presentazione dell’istanza.

Il Collegio precisa che il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo atto, e che l’intero giudizio prosegue con tale rito. Nel caso concreto i motivi aggiunti non sono stati proposti: ne deriva che la pretesa azionata con il ricorso introduttivo deve ritenersi soddisfatta, con definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato, tenuto conto dell’iter procedimentale che ha preceduto l’adozione del Decreto, eccezionali ragioni per l’integrale compensazione tra le parti. È stata inoltre accolta l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, con conferma della statuizione provvisoria e liquidazione delle competenze demandata a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *