Ottemperanza al giudicato sulle spese legali e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2235 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato di condanna al pagamento delle spese legali e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, pari a 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere decorso prima della proposizione del ricorso. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la sua mancata esecuzione, il ricorso è fondato. Il Collegio nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione per l’ipotesi di inutile decorso del termine e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., liquidando gli interessi legali dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, n. 2730/2023 del 13 settembre 2023, pubblicata il 18 settembre 2023, con la quale l’amministrazione regionale era stata condannata al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre oneri di legge. La sentenza è stata notificata a mezzo PEC il 19 settembre 2023 e non è stata impugnata, con conseguente passaggio in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo successivo. L’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana si è costituito senza spiegare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento e accerta che la sentenza per cui è causa risulta tuttora non eseguita dall’amministrazione intimata. Il dato dell’inerzia è documentale e non contestato.
Il giudice esamina poi il presupposto temporale dell’azione. È documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione in data 19 settembre 2023, con decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza, fissata in data 8 aprile 2024. È altresì documentato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, come da attestazione della Segreteria versata in atti.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di spese legali, specificate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Regione siciliana, con facoltà di delega ad altro dirigente regionale, il quale provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
È accolta anche la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti. Il Tribunale liquida gli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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