Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per il personale in congedo (TAR Sicilia n. 2230 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua a disciplinare i sei scatti stipendiali utili alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, anche dopo l’abrogazione dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione della norma sostitutiva non produce reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987, ormai tamquam non esset. I richiami normativi alla previsione originaria devono intendersi riferiti alla disciplina dettata dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. Il beneficio spetta agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, con esclusione di Marina militare e Aeronautica.
Il Fatto
Un carabiniere congedato a domanda chiede l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi.
L’Istituto si costituisce in giudizio e resiste alla domanda. La causa giunge alla camera di consiglio del 12 giugno 2024. Il thema decidendum riguarda l’attuale vigenza della previsione che riconosce gli scatti e la sua applicabilità al personale dell’Arma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando integralmente le ragioni della sentenza del C.G.A. n. 865 del 2022, confermativa dell’orientamento della sezione, e la più recente Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo interpretativo è l’asserita abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987.
La risposta del giudice amministrativo è articolata su tre passaggi. La formulazione originaria della disposizione è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di tale norma da parte dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non determina la reviviscenza del testo iniziale. Il contenuto precettivo originario è quindi definitivamente venuto meno per effetto della sostituzione.
Da qui la conseguenza operativa: tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi effettuati alla disciplina dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché l’intestazione formale della norma resti quella originaria. Analogo ragionamento vale per il rinvio contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che opera verso una disposizione abrogata e perciò tamquam non esset.
Il Collegio precisa poi la platea dei destinatari richiamando il C.G.A. n. 1329 del 2022: il beneficio riguarda la Polizia di Stato e le altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981, cioè Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, con esclusione di Marina militare e Aeronautica. Sulla tempestività della domanda il Tribunale richiama Consiglio di Stato n. 1231 del 2019.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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