Riliquidazione pensione e coefficiente trasformazione per età non intera (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 462 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo va determinato in funzione dell’età effettiva del lavoratore al momento del pensionamento. Quando l’età non coincide con anni interi, il coefficiente deve essere calcolato per interpolazione lineare tra i valori delle due età contigue. Il giudice contabile, in presenza di un parere tecnico immune da vizi logici, può fondare su di esso l’accertamento del diritto alla riliquidazione in aumento, con condanna al pagamento degli arretrati, detratti gli importi già corrisposti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico in ruolo dall’1.9.1991 e titolare di pensione ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1.9.2016, ha chiesto la riliquidazione del trattamento, previo computo di tutti i contributi relativi ai periodi lavorativi pre-ruolo svolti tra l’1.2.1980 e il 31.12.1990, con gli arretrati rivalutati e gli interessi.
La domanda di riscatto era stata accolta dal Provveditorato agli Studi con decreto del 25.5.2018. L’INPS, pur in presenza di un estratto contributivo con 314 settimane utili, aveva calcolato la pensione su un numero inferiore di contributi, segnalando una scopertura per il 1988 e il 1990. Esperite invano due istanze amministrative, il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale. L’Istituto ha chiesto la cessazione della materia del contendere, assumendo di avere adeguato il trattamento nel marzo 2020; il ricorrente ha contestato l’adempimento e il giudice ha disposto un parere contabile alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’esatto computo del trattamento riconosciuto e degli arretrati, tenuto conto dei servizi pre-ruolo. Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dei contributi 1988-1990; l’INPS oppone di avere correttamente determinato l’importo e corrisposto gli arretrati, invocando la cessazione della materia del contendere.
Il giudice ha richiesto alla Ragioneria un parere contabile su due quesiti: verificare le contribuzioni relative ai periodi lavorativi, anche pre-ruolo, quantificando l’esatto ammontare del trattamento, e accertare se l’INPS avesse correttamente riliquidato la pensione e corrisposto le differenze economiche.
L’organo peritale, ricostruita la disciplina del sistema misto e delle sue tre quote, ha riscontrato il corretto ricomputo dell’anzianità contributiva al 31.12.1995 e al 31.12.1992, nonché il ricalcolo della retribuzione media e l’inserimento dei coefficienti di rendimento di cui al d.P.R. n. 1092/1973, alla legge n. 724/1994 e alla legge n. 335/1995.
La divergenza riguarda la terza quota. Il consulente ha ritenuto errata l’indicazione dell’età anagrafica al pensionamento e, di conseguenza, del coefficiente di trasformazione. Poiché il lavoratore, alla data del pensionamento, aveva 66 anni, 8 mesi e 28 giorni, l’età andava arrotondata per eccesso a 66 anni e 9 mesi. Il coefficiente è stato quindi determinato per interpolazione tra il valore dei 67 anni e quello dei 66 anni, con correzione frazionaria per i 9 mesi.
Su questa base il trattamento spettante è stato quantificato in euro 21.243,11, importo superiore a quello risultante dal computo INPS, pari a euro 21.208,43, calcolato su un’età di 66 anni e 8 mesi e un coefficiente di trasformazione inferiore. Il giudice ha giudicato le valutazioni dell’organo peritale immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, non emergendo dalla difesa dell’INPS allegazioni o produzioni idonee a evidenziare aporie o profili di irragionevolezza. Ha pertanto accolto il ricorso, accertando il diritto alla riliquidazione in aumento con gli arretrati, detratti gli importi già corrisposti, oltre rivalutazione e interessi, liquidando le spese a carico dell’Istituto.
Nota della Redazione
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