Cessazione della materia del contendere e spese per inerzia della struttura sanitaria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 56 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’istituto previdenziale abbia integralmente soddisfatto, nel corso del processo, la pretesa azionata dal ricorrente, restando irrilevante che l’adempimento sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso. In tema di spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale e le pone a carico esclusivo del soggetto che, con la propria inerzia, ha reso necessaria la tutela giurisdizionale. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la struttura sanitaria datrice di lavoro che non trasmetta all’INPS la documentazione necessaria alla definizione della pratica pensionistica risponde delle spese di giudizio, con liquidazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di una azienda sanitaria provinciale, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° dicembre 2020, deducendo di avere inoltrato domanda all’INPS il 3 novembre 2020 e di non avere ricevuto alcun riscontro, neppure a seguito di ricorso amministrativo al Comitato provinciale.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha dichiarato di avere nel frattempo liquidato il trattamento pensionistico, con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’istituto ha precisato che la liquidazione è stata possibile solo dopo il deposito, da parte dell’azienda sanitaria, del fascicolo amministrativo in un precedente giudizio. La struttura sanitaria non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla documentazione versata in atti dall’INPS e rileva che il provvedimento di liquidazione della pensione, unitamente alla nota di comunicazione, dimostra che le pretese dell’istante sono state integralmente soddisfatte. La circostanza è stata peraltro riconosciuta in udienza dalla difesa del ricorrente.
Ne deriva, osserva la Corte, che sussistono tutte le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando per tabulas la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale. Ritiene fondate le difese dell’INPS, dalle quali emerge l’inerzia dell’amministrazione sanitaria nella trasmissione degli atti indispensabili alla definizione della pratica pensionistica dell’istante. È proprio tale omissione, secondo il percorso argomentativo seguito, ad avere determinato il silenzio dell’istituto e, quindi, la necessità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono poste a carico esclusivo dell’azienda sanitaria e liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
La statuizione conferma che, nel processo pensionistico, il comportamento omissivo della struttura sanitaria datrice di lavoro assume rilievo autonomo ai fini del governo delle spese, anche in assenza di una pronuncia di merito sull’an della pretesa previdenziale.
Nota della Redazione
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