Cessazione della materia e spese per pagamento intervenuto in corso di giudizio (TAR Sicilia n. 311 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. La circostanza che l’amministrazione abbia eseguito i titoli ottemperandi solo dopo la notificazione del ricorso, e dunque durante la pendenza del giudizio, integra gli estremi della soccombenza virtuale e giustifica la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali. Il giudice, dichiarata la cessazione, liquida le spese secondo il criterio della soccombenza e ne dispone la distrazione in favore del difensore antistatario. La regola sostanziale è che l’adempimento tardivo non elide l’onere delle spese; la regola processuale è che la cessazione sopravvenuta non preclude il regolamento delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione della sentenza n. 1401/2023 della Corte d’Appello di Catania, che ha confermato la sentenza n. 3029/2020 del Tribunale di Catania. Quest’ultima aveva condannato il Ministero al pagamento di somme a titolo di danno, oltre interessi e spese, in favore degli attori.
A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della non ottemperanza, l’assegnazione di un termine per eseguire, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito e ha chiesto ai ricorrenti la documentazione necessaria all’adempimento, sollecitando contestualmente la rinuncia al ricorso. I ricorrenti hanno trasmesso i documenti richiesti, rappresentando di non aver ricevuto alcun pagamento.
Alla camera di consiglio del 24.07.2024 la difesa dei ricorrenti ha chiesto un differimento in vista di una possibile cessazione della materia del contendere, ottenendo il rinvio. In seguito il Ministero ha depositato i decreti di autorizzazione del pagamento e la documentazione del versamento, avvenuto in data 5.08.2024.
Il Collegio ha rilevato che i titoli ottemperandi sono stati eseguiti, con pieno soddisfacimento dell’interesse dei ricorrenti e conseguimento del bene della vita aspirato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., norma che impone al giudice tale declaratoria quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Sul regolamento delle spese, il Tribunale ha espresso il convincimento che dall’esecuzione dei titoli da parte del Ministero debba trarsi conferma della fondatezza del ricorso. Il pagamento, concretizzatosi solo in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo e dunque durante la pendenza del giudizio, determina la condanna dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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