Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per l’esecuzione delle spese distratte (TAR Calabria n. 1112 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione ha l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sui titoli esecutivi notificati dal creditore. Ove non provi, come è suo onere, di avere adempiuto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere e assegna un termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta un soggetto che dia esecuzione al giudicato. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto ed è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore di spese e competenze liquidate in dieci sentenze emesse dal Giudice di Pace, tutte passate in giudicato e notificate all’amministrazione, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria. Chiedeva che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme indicate nei titoli esecutivi.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo nella sola veste di giudice dell’esecuzione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in premessa i dieci titoli esecutivi, tutti recanti la condanna dell’ente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre accessori di legge.
Accertato che le sentenze non sono state impugnate e sono passate in giudicato, il TAR rileva che i titoli sono stati ritualmente notificati. Su questa base il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato.
Il punto centrale è l’onere probatorio. L’amministrazione, pur destinataria dell’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria, non ha dato prova di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio qualifica espressamente questo silenzio come violazione di un onere che gravava sull’ente.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento.
In caso di inerzia oltre il termine, il TAR nomina commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore.
Nota della Redazione
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