Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 3769 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, nel corso dell’udienza di trattazione del merito, dichiari a verbale di non avere più interesse alla decisione del ricorso fa venire meno l’interesse alla pronuncia e determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria consegue alla sola dichiarazione della parte, senza necessità di esame del merito dei motivi. Ove la rinuncia all’interesse sia dichiarata con l’adesione della difesa dell’amministrazione, la compensazione delle spese di giudizio trova fondamento nell’accordo delle parti, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Milano con il profilo professionale di Agenti della Polizia Locale, già categoria C e ora Area degli Istruttori, hanno impugnato l’avviso di mobilità pubblicato dall’ente, propedeutico all’indizione di un concorso pubblico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di venti posti di istruttore direttivo di polizia locale, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

La doglianza riguardava la scelta dell’amministrazione di coprire i posti mediante una nuova procedura di mobilità anziché attingendo alla graduatoria della procedura selettiva per la progressione verticale bandita nel 2022 ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, alla quale i ricorrenti avevano partecipato collocandosi tra gli idonei. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza della Sezione, che aveva escluso il diritto allo scorrimento di una graduatoria interna e riservata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si pronuncia sul merito del gravame in seguito all’ordinanza cautelare che aveva già escluso la sussistenza del dedotto diritto allo scorrimento della graduatoria formatasi all’esito della progressione verticale. In quella sede era stato rilevato che la procedura di mobilità disciplinata dall’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 è obbligatoria prima dell’indizione dei concorsi e che essa non duplica la selezione interna, trattandosi di istituti differenti quanto a ratio e presupposti.

All’udienza pubblica del 19.12.2024 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, con adesione della difesa dell’amministrazione. La dichiarazione è stata resa dalla parte mediante il proprio difensore e risulta incontestata.

Il Tribunale ha quindi qualificato tale sopravvenienza come causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza procedere all’esame nel merito dell’unico motivo articolato. La declaratoria si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano la definizione del giudizio in caso di sopravvenuta carenza di interesse e il regime delle spese in presenza di accordo delle parti.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione dell’accordo intercorso tra le difese, non applicando quindi il criterio della soccombenza. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, in attuazione della tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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