Tardiva trasposizione del ricorso straordinario e inammissibilità del ricorso giurisdizionale (TAR Marche n. 370 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato a seguito di opposizione, la prosecuzione del rapporto processuale dinanzi al giudice amministrativo richiede il deposito dell’atto di costituzione presso la segreteria del TAR e la notificazione alle controparti dell’avvenuto deposito, entrambi nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, ai sensi dell’art. 48, comma 1, cod. proc. amm. La previa notificazione del ricorso in sede straordinaria non assume rilievo, poiché solo il deposito presso la segreteria e la notifica dell’avvenuta trasposizione consentono la riassunzione. Il deposito tardivo dell’atto di costituzione determina l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale, senza reviviscenza del ricorso straordinario. L’effetto restitutorio previsto dall’art. 48, comma 3, cod. proc. amm. opera esclusivamente in caso di inammissibilità dell’atto di opposizione, non quando sia irrituale la trasposizione.

Il Fatto

Un’associazione rappresentativa degli esercenti attività di tatuaggio e piercing chiedeva l’annullamento della delibera della Giunta Regionale Marche n. 1598 del 28 dicembre 2017, che aveva revocato la precedente delibera n. 755 del 18 luglio 2016 e approvato il profilo professionale di operatore di tatuaggi, dermopigmentazione e piercing con i relativi standard formativi. L’impugnazione era stata proposta in origine con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato nel maggio 2018.

La Regione Marche proponeva opposizione, notificata nel giugno 2018. L’associazione trasponiva quindi la controversia dinanzi al TAR, depositando l’atto di costituzione nel giugno 2019. La Regione eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per tardività della trasposizione, questione preliminare su cui il Tribunale si è pronunciato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per tardiva trasposizione, ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm. e dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Rileva che l’atto di costituzione in giudizio è stato depositato quasi un anno dopo la notificazione dell’istanza di trasposizione, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione.

Il Tribunale precisa che la previa notificazione dell’atto alle controparti non rileva ai fini della trasposizione. Il contenuto dell’atto di costituzione si risolve in una copia del ricorso straordinario, senza modifiche o integrazioni possibili. È solo con il deposito presso la segreteria del Tribunale adito, e con la conseguente notificazione dell’avvenuta trasposizione, che può proseguire il rapporto processuale già instaurato.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio distingue le conseguenze dell’irritualità dell’opposizione da quelle della trasposizione. L’effetto restitutorio al Ministro competente si verifica solo in caso di inammissibilità dell’atto di opposizione, indipendente dalla volontà del ricorrente. Ove l’opposizione sia regolarmente proposta, i vizi dell’atto di trasposizione determinano la mera inammissibilità del ricorso giurisdizionale. Il Collegio aderisce alla ricostruzione che impone deposito e notifica dell’avviso entrambi entro il termine perentorio, soluzione coerente con il dato normativo che disciplina la riassunzione.

Il Tribunale esclude la reviviscenza del ricorso straordinario in caso di irritualità della trasposizione, richiamando Cons. Stato 29 marzo 2011, n. 1926 e Cons. Stato 29 gennaio 2025, n. 689. La tardiva trasposizione determina l’impossibilità di proseguire il rapporto processuale e l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per la tardività del deposito dell’atto di costituzione. La decisione in rito consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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