Ricorso inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19664 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Il ricorso che, pur deducendo formalmente violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione, di omesso esame di un fatto decisivo o di omessa pronuncia, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Nel giudizio di cassazione, pertanto, il vizio deve essere riferito alla motivazione effettivamente resa e alle ragioni poste a sostegno della decisione, non al presupposto interpretativo dal quale muove la parte.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente regionale sospeso dal servizio a seguito del suo coinvolgimento in un procedimento penale conclusosi con il patteggiamento, aveva chiesto l’accertamento dell’insussistenza del proprio obbligo di restituire quanto percepito a titolo di assegno alimentare nel periodo di sospensione, oltre alla condanna della Regione al risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande e, accogliendo la riconvenzionale, aveva condannato il ricorrente alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto alla misura contrattuale.
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame, escludendo la violazione dell’art. 36 Cost. e ritenendo adeguato e proporzionato l’assegno corrisposto. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’asserita inapplicabilità del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali e sulla necessità di applicare il contratto individuale di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo si fonda sull’assunto dell’inapplicabilità del CCNL e sulla prevalenza del contratto individuale di lavoro, ma non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità, rilevando che l’incarico dirigenziale invocato dal ricorrente era già venuto meno prima del periodo oggetto di giudizio, durante il quale egli non aveva prestato alcuna attività lavorativa per effetto della sospensione.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni autonome e sufficienti, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse, neppure per vizio di motivazione (Cass. Sez. U. n. 7931 del 29.03.2013; Cass. Sez. L. n. 4293 del 04.03.2016; Cass. Sez. 6-3 n. 16314 del 18.06.2019).
Rileva altresì che lo stesso ricorrente prospetta che il contratto di lavoro a tempo determinato era stato risolto anticipatamente e che egli era stato riassegnato alla Regione in epoca successiva, quando il contratto di cui invocava l’applicazione era già cessato. Il ricorso muove dunque da un erroneo presupposto e sollecita una rilettura del contratto individuale di lavoro, prospettando un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.
Quanto all’argomento sulla corresponsione del medesimo trattamento economico nel periodo considerato, la Corte lo ritiene inconferente: la Regione aveva ritenuto erronea tale corresponsione e ne aveva chiesto ed ottenuto la restituzione dell’eccedenza. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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