Cessazione della materia del contendere e spese secondo la soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 924 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata per la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, non esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio. In tale evenienza il Collegio valuta la sussistenza di giusti motivi di compensazione ovvero addossa le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La condanna dell’amministrazione si giustifica quando l’illegittimità dell’originario provvedimento di rigetto emerga ictu oculi e la pubblica amministrazione abbia esercitato il proprio potere solo all’esito della fase cautelare. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva, se fondata, esclude la condanna alle spese per l’ente che l’ha sollevata.
Il Fatto
Una piccola società agricola presenta domanda di finanziamento a fondo perduto a valere sull’avviso pubblico INAIL ISI 2022, per l’acquisto di un trattore. Nella richiesta l’intervento viene ricondotto alla misura 2), intervento a), in ragione dei valori di emissioni inquinanti dichiarati. Collocatasi in posizione utile negli elenchi cronologici, la società trasmette la documentazione prevista e la perizia asseverata, dalla quale emerge la riconducibilità del mezzo alla diversa misura 2), intervento b). Sopravvenuti eventi non prevedibili al momento della compilazione inducono la ricorrente a comunicare all’amministrazione la volontà di ricondurre il finanziamento a tale ultima misura.
L’INAIL adotta quindi il provvedimento di rigetto dell’11 settembre 2024, preceduto da preavviso e dalla richiesta di integrazione documentale. La società impugna dinanzi al TAR, chiedendo l’annullamento anche delle prescrizioni dell’avviso e dell’allegato 5. Il Ministero del Lavoro eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INAIL si oppone nel merito.
La Motivazione della Corte
In fase cautelare il Collegio accoglie l’istanza, riconoscendo la sussistenza dei presupposti. Nelle more del giudizio l’amministrazione, con nota del 13 ottobre 2025, dà atto di aver definitivamente concesso il contributo. All’udienza pubblica la ricorrente domanda la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
Il Tribunale dichiara la cessazione, essendo stata ottenuta l’utilità inizialmente negata. Il Collegio afferma però di dover comunque provvedere sulle spese, valutando l’eventuale compensazione ovvero applicando il criterio della soccombenza virtuale.
La fondatezza del ricorso, già emersa in sede cautelare, si ricava dall’art. 19 dell’Avviso, che attribuiva all’amministrazione il potere di ricalcolare il punteggio delle domande collocate in posizione utile. La necessità di ricondurre il finanziamento a una tipologia diversa da quella inizialmente prospettata era sorta per una sopravvenienza documentata dalla ricorrente e comunicata all’amministrazione.
Tuttavia l’INAIL ha esercitato il potere previsto dalla disciplina di gara solo all’esito della fase cautelare. Tale circostanza — unita alla palese illegittimità dell’originario provvedimento di rigetto — giustifica la condanna alle spese. Il Collegio non estende la condanna al Ministero del Lavoro, essendo fondata l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva, trattandosi di procedura e atti integralmente riconducibili all’INAIL.
Nota della Redazione
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