FVOE e soccorso istruttorio: errore di registrazione non espulsivo (Cons. Stato n. 4484 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore nella registrazione dei dati nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico non integra inadempimento sostanziale agli obblighi dichiarativi o documentali, ma costituisce irregolarità emendabile ove non emerga compromissione dell’affidabilità dell’operatore né alterazione della par condicio competitorum. Il F.V.O.E. è strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, privo di carattere esclusivo e insuscettibile di produrre effetti espulsivi automatici in presenza di disallineamenti formali. Ne consegue che l’amministrazione può attivare il soccorso istruttorio, in funzione di fisiologico completamento del quadro informativo e nel rispetto del principio di proporzionalità. La distinzione rigida tra errore imputabile all’operatore e malfunzionamento del sistema non trova adeguato riscontro sul piano normativo né funzionale. In tema di discrezionalità tecnica, le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di merito non superano il limite fisiologico dell’opinabilità e non sono sindacabili in via sostitutiva.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava a una procedura aperta indetta da un ente di supporto tecnico-amministrativo regionale per l’affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero fiscale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione veniva disposta in favore di un raggruppamento concorrente, collocando il ricorrente in posizione non utile.

Il raggruppamento escluso impugnava davanti al TAR Toscana gli esiti di gara e chiedeva il risarcimento del danno, anche mediante subentro nel rapporto contrattuale, articolando tre motivi: erronea attribuzione del punteggio sull’offerta formativa, illogicità della valutazione della struttura organizzativa e illegittima ammissione dell’aggiudicatario per le anomalie connesse al FVOE della mandante e per l’inadeguata istruttoria in materia di sicurezza sul lavoro. Il TAR respingeva il ricorso e la società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo le censure prive di quella soglia di evidenza critica idonea a incrinare la tenuta dell’azione amministrativa. Le eccezioni preliminari delle parti appellate, tra cui la carenza di interesse e la cd. prova di resistenza, restano assorbite dall’infondatezza nel merito.

Sul primo motivo, relativo al criterio sulle ore di formazione, il Collegio ritiene che la lex specialis, riferendosi all'”Ente” al singolare, indichi un parametro unitario non suscettibile di moltiplicazioni fondate sul numero, eventuale e non predeterminabile, degli enti aderenti a una convenzione quadro. La scelta della Commissione di attenersi al dato letterale risponde all’esigenza di uniformità e certezza applicativa. La pluralità delle modalità di formulazione delle offerte non vale a sovvertire il dato testuale, tanto più che la stazione appaltante ha fornito chiarimenti confermativi. Difetta comunque la decisività, per il differenziale di punteggio risultante dagli atti.

Sul secondo motivo, concernente i criteri della struttura organizzativa e delle proposte migliorative, il Collegio richiama il principio del sindacato pieno ed effettivo sulla discrezionalità tecnica, ma rileva che le censure non superano il limite dell’opinabilità tecnica. Gli elementi valorizzati dalla Commissione — continuità operativa, coerenza organizzativa, concreta disponibilità del team — rientrano nel perimetro del criterio valutativo. Quanto alle proposte migliorative, pur auspicando una maggiore analiticità motivazionale, non emergono vizi macroscopici di illogicità o travisamento: la contestazione attiene alla misura del punteggio, espressione di un giudizio tecnico non sindacabile in via sostitutiva.

Sul terzo motivo, il Consiglio di Stato affronta il nodo centrale. La tesi dell’appellante muove da una lettura eccessivamente rigida del perimetro degli strumenti digitali di verifica, postulando una distinzione netta tra errore dell’operatore e malfunzionamento del sistema. In una lettura sistematica, il F.V.O.E. è strumento di semplificazione e accelerazione, privo di carattere esclusivo. L’errore di registrazione si atteggia come irregolarità emendabile, ove non emerga compromissione dell’affidabilità né alterazione della parità di trattamento. L’amministrazione può dunque attivare il soccorso istruttorio, che assume funzione di fisiologico completamento del quadro informativo e non di surrogazione di carenze essenziali. In assenza di elementi univoci sulla incidenza sostanziale del mancato utilizzo del FVOE, la censura si risolve in doglianza meramente formale.

L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione integrale delle spese del grado in considerazione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *