Decadenza da concessione demaniale per omesso utilizzo e difetto di istruttoria (Cons. Stato n. 9449 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione di occupazione di spazio acqueo, disposta per il mancato utilizzo della stessa per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento comunale per la Circolazione Acquea di Venezia, richiede che l’amministrazione accerti con istruttoria adeguata l’effettiva inutilizzazione dello spazio concesso. Ove risulti che lo spazio sia stato utilizzato dal concessionario con un natante diverso da quello autorizzato, il provvedimento che si fondi esclusivamente sull’asserito omesso utilizzo è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione non può desumere l’inutilizzazione dalla sola assenza del natante autorizzato, dovendo approfondire l’accertamento sul natante effettivamente ormeggiato, al fine di commisurare la sanzione all’effettiva violazione riscontrabile.
Il Fatto
Il ricorrente, concessionario di uno spazio acqueo in Venezia per l’ormeggio di un motoscafo, ha impugnato i provvedimenti comunali del 12 gennaio 2024 con cui l’amministrazione ha disposto la decadenza definitiva della concessione e la non accoglibilità dell’istanza di cambio natante. A fondamento della decadenza il Comune ha posto il mancato utilizzo regolare della concessione per oltre sei mesi, accertato dalla Polizia locale nel periodo marzo-settembre 2023.
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 184/2025, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati sia il motivo di difetto di motivazione sia quello relativo alla non proporzionalità della sanzione. Il concessionario ha proposto appello; il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1767/2025, sospendendo l’esecutività della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di appello per la loro connessione logica e giuridica. Osserva che l’art. 4, comma 2, del Regolamento comunale prevede due distinte ipotesi di decadenza: il mancato utilizzo della concessione per oltre sei mesi e la sostituzione dell’imbarcazione con altra di dimensione, tipologia, caratteristiche d’uso o propulsione diverse, senza aggiornamento della concessione.
Dagli atti di causa emerge che il provvedimento impugnato risulta motivato esclusivamente con riferimento all’asserito mancato utilizzo semestrale della concessione, senza che l’amministrazione abbia valutato la circostanza che lo spazio acqueo era in uso al concessionario con altro natante. Da qui il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Collegio rileva che né il verbale della Polizia locale del 15 settembre 2023 né le successive controdeduzioni del 12 dicembre 2023 fanno cenno all’ormeggio di altro motoscafo, limitandosi ad asseverare che nello spazio non era stato riscontrato l’ormeggio del natante autorizzato. La formulazione generica del verbale non consente di escludere che le risultanze potessero riferirsi ad altro natante del concessionario.
Neppure la memoria comunale del 13 ottobre 2025, con cui si ribadisce la presenza di altro natante ormeggiato, vale a superare il vizio, essendo non provato che le risultanze del verbale riguardassero esclusivamente il natante autorizzato. La completezza istruttoria avrebbe dovuto imporre di approfondire gli accertamenti sul natante effettivamente ormeggiato, per commisurare la sanzione all’effettiva violazione riscontrabile.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, è accolto il ricorso introduttivo, con integrale annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate per peculiari motivi.
Nota della Redazione
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