Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato e condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 299 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dalla sopravvenuta ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato successivamente alla proposizione del ricorso, non preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle spese processuali. In tale evenienza, il Collegio, pur dichiarando cessata la materia del contendere, condanna l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente adiva il TAR Friuli-Venezia Giulia per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata l’11.06.2024, non appellata e passata in giudicato, con cui era stato accolto il suo ricorso nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudizio era stato instaurato per conseguire l’ottemperanza a quanto statuito dal giudice ordinario, rimasto inadempiuto dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 17 giugno 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, in quanto l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato. La documentazione versata in atti ha confermato che l’esecuzione è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Il Collegio ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione nel merito. Tale esito, tuttavia, non ha eliminato la questione relativa alla regolazione delle spese processuali.
Richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha affermato il principio per cui, anche in caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere per intervenuta ottemperanza, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione – che ha dato esecuzione al giudicato solo in pendenza del giudizio – giustifica la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. Il Tribunale ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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