La prova preselettiva sindacabile solo per manifesta illogicità (TAR Liguria n. 235 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prova preselettiva non costituisce prova d’esame in senso stretto, ma strumento prodromico e funzionale a snellire e velocizzare la procedura concorsuale, non essendo deputata alla valutazione del merito e della preparazione professionale dei candidati. In tale fase l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella configurazione di contenuti e modalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’illogicità manifesta, dell’irragionevolezza o del travisamento dei presupposti. Non è richiesta, per la fase preselettiva, la pubblicazione con particolare anticipo dei criteri di punteggio, essendo sufficiente che questi risultino stabiliti in via preventiva e resi conoscibili ai concorrenti in modo uniforme. La determinazione della durata di una prova a quiz appartiene al merito tecnico dell’azione amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di scelte manifestamente illogiche o irragionevoli.

Il Fatto

Il Comune di Genova indiceva un concorso pubblico per l’assunzione di 145 agenti di polizia locale, prevedendo, per l’elevato numero di candidature, lo svolgimento di una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla. L’art. 5 del bando stabiliva che l’eventuale preselezione sarebbe consistita in un questionario vertente sulle materie delle prove scritte e orali e su test psicoattitudinali, con accesso alla prova scritta per i primi 400 candidati. La prova, svoltasi nelle date del 22, 23 e 24 settembre 2020, era composta da 40 quesiti da svolgersi in trenta minuti, con attribuzione di 1 punto per la risposta esatta, decurtazione di 0,50 punti per quella errata o multipla e di 0,25 per quella non data. La commissione, nella prima seduta del 17 settembre 2020, aveva optato per i soli test psicoattitudinali e i criteri erano stati comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova. I ricorrenti, non ammessi alle prove scritte, impugnavano il bando, gli atti della preselezione e, con motivi aggiunti, la determinazione di approvazione della graduatoria finale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che la prova preselettiva, pur inserendosi nel procedimento concorsuale, non costituisce prova d’esame in senso stretto ma ragionevole strumento di semplificazione e accelerazione dell’iter, richiamando il principio per cui essa è un mero sbarramento all’ingresso, che consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte attraverso una verifica dei requisiti culturali di base. Da tale qualificazione il TAR ha fatto discendere che le garanzie strutturate per le prove concorsuali non sono automaticamente predicabili per la fase preselettiva, nella quale l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica.

Quanto alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto della prova, il Collegio ha ritenuto il tenore della clausola di bando perspicuo: la congiunzione “e/o” tra materie concorsuali e test psicoattitudinali non genera incertezza semantica ma esplicita un modulo organizzativo flessibile, fisiologico in contesti a elevata partecipazione. La scelta della commissione di somministrare test psicoattitudinali è stata giudicata coerente con il numero di domande pervenute e con l’obiettivo di selezionare con strumenti oggettivi i candidati da ammettere alle prove scritte.

In relazione alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, il TAR ha rilevato che la commissione aveva effettivamente predeterminato punteggi e decurtazioni sin dalla prima seduta, stabilendo la comunicazione ai candidati prima dell’avvio della prova. Il principio della previa fissazione dei criteri risulta pertanto rispettato; non è invece rinvenibile, per una prova strutturata con quesiti a risposta multipla e correzione automatizzata, un obbligo di pubblicazione con particolare anticipo temporale, essendo sufficiente che i criteri siano stabiliti in via preventiva e resi conoscibili in modo uniforme.

La censura sulla durata della prova è stata disattesa: la determinazione del tempo appartiene al merito tecnico ed è sindacabile solo per scelte manifestamente illogiche. La commissione aveva esplicitato la ragione della scelta nella verifica della capacità di operare in condizioni di urgenza, attitudine coerente con le funzioni del profilo. Il TAR ha aggiunto un dato oggettivo: l’elevato numero di punteggi alti e l’ammissione di 410 candidati per parità all’ultimo posto utile depongono per l’adeguatezza del tempo. Essendo richiesto il solo collocamento tra i primi 400, rientrava nella strategia del partecipante graduare gli sforzi.

Respinta la domanda risarcitoria per difetto dell’an debeatur, la legittimità degli atti impugnati escludendo l’antigiuridicità della condotta; il TAR ha altresì rilevato la mancanza di allegazioni sulla consistenza del pregiudizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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