Improcedibilità del ricorso avverso il bando per mancata impugnazione della graduatoria definitiva (TAR Calabria – Reggio Calabria n. 576/2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dei provvedimenti conclusivi di una procedura concorsuale, quali l’approvazione della graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso il bando di concorso. L’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il risultato di valutazioni ulteriori e più ampie rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis: le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull’atto finale semplicemente viziandolo, secondo lo schema dell’invalidità viziante, e non già secondo quello dell’invalidità ad effetto caducante. Ne consegue l’onere per il ricorrente di impugnare anche l’atto conclusivo della procedura, al fine di assicurare la presenza in giudizio dei controinteressati utilmente graduati, a garanzia del principio del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Conservatorio e in servizio presso altro Istituto, impugnava i bandi con cui un Conservatorio bandiva procedure selettive per la copertura di posti di Funzionario amministrativo-gestionale, sia mediante concorso pubblico per titoli ed esami sia mediante progressione verticale interna. La ricorrente lamentava la mancata preventiva attivazione della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e la disparità di trattamento tra i requisiti di accesso previsti dai due distinti bandi.
Il Conservatorio, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Nel corso del giudizio, il Conservatorio rappresentava la sopravvenuta definizione delle procedure concorsuali, con pubblicazione delle graduatorie definitive, nomina dei vincitori e stipulazione dei relativi contratti di lavoro, e deduceva l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione di tali atti conclusivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter soprassedere dallo scrutinio dei profili di inammissibilità del ricorso, rilevando l’evidente improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha osservato che la ricorrente, dopo aver gravato i bandi di indizione delle procedure concorsuali, non aveva impugnato i successivi provvedimenti con cui il Conservatorio aveva definito le procedure, approvato le graduatorie e nominato i relativi vincitori.
Richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha precisato che l’approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando si riflettono sull’atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere per l’interessato di impugnarlo anche laddove il bando sia già stato fatto oggetto di gravame.
Il Collegio ha escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un’ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l’annullamento del bando si estendesse automaticamente all’atto di approvazione della graduatoria non tempestivamente impugnato. Con l’approvazione dell’atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, i quali hanno interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando; deve pertanto escludersi ogni effetto caducante sull’atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell’impugnazione dell’atto conclusivo, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio.
In definitiva, la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si traduce in improcedibilità del ricorso avverso il bando, poiché dal richiesto annullamento dello stesso non deriverebbe in capo all’interessato alcun concreto vantaggio, versando in condizione di inoppugnabilità l’atto conclusivo della procedura. Le spese di lite sono state integralmente compensate, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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