Incolpevole proprietario estraneo all’abuso edilizio: esclusa l’acquisizione gratuita (TAR Lombardia n. 2417 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, configurandosi come sanzione autonoma per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso e non opera nei confronti del proprietario dell’area quando risulti inequivocabilmente la sua completa estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirla con gli strumenti offerti dall’ordinamento. L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria, mentre le sanzioni privative della proprietà richiedono un elemento soggettivo almeno colposo in capo a chi le subisce.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni in un piano di lottizzazione, ha visto realizzata, senza il proprio consenso, una strada privata insistente in parte su un proprio mappale. Dopo l’accoglimento e la successiva revoca in sede di reclamo dell’azione possessoria, il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione, individuando come responsabili dell’abuso due imprese costruttrici. L’ordinanza è stata notificata alla ricorrente solo in qualità di proprietaria dell’area, esponendola però all’effetto acquisitivo ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 in caso di inottemperanza da parte dei soggetti destinatari dell’ingiunzione. La società ha impugnato il provvedimento limitatamente a tale parte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato le istanze del Comune di improcedibilità per sopravvenuta sanatoria e di sospensione del giudizio, rilevando che non vi era la prova del consenso della ricorrente alla domanda di regolarizzazione, pacificamente estranea al procedimento amministrativo pendente.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso valorizzando la distinzione tra sanzione demolitoria e sanzione acquisitiva. Mentre la prima ha natura reale e prescinde dall’accertamento di profili di colpevolezza del proprietario, la seconda, avendo carattere sanzionatorio, presuppone la sussistenza di un elemento soggettivo almeno colposo in capo al proprietario che la subisce. La giurisprudenza citata, ivi incluse le pronunce del Consiglio di Stato, esclude che l’acquisizione gratuita possa operare nella sfera giuridica del proprietario del tutto estraneo all’abuso.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non solo non annoverava la ricorrente tra i responsabili, ma risultava comprovata la sua formale opposizione ai lavori, il rifiuto di sottoscrivere la segnalazione necessaria e la sua attivazione giudiziaria in sede civile per ottenere la reintegrazione nel possesso e la rimozione dell’opera. L’ordinanza è stata pertanto ritenuta illogica e contraddittoria, ponendo a carico della società le conseguenze sanzionatorie di tipo acquisitivo senza alcun elemento che inducesse a dubitare della sua estraneità all’abuso.
La decisione conferma che l’effetto acquisitivo consegue alla sola inottemperanza dell’ordine demolitorio da parte dei soggetti a ciò tenuti e non può riverberarsi sul proprietario incolpevole che si sia attivato concretamente per rimuovere la situazione di illiceità.
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Nota della Redazione
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