Ottemperanza per carta docente: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1141 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile e fondato quando il giudicato, di cui si chiede l’esecuzione, non sia stato spontaneamente adempiuto dall’amministrazione decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il decorso di tale termine è condizione per poter procedere all’esecuzione forzata, ma non costituisce un ostacolo alla proposizione del ricorso, che può essere notificato anche prima della sua scadenza. In caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, il cui compito è quello di dare attuazione alla pronuncia giurisdizionale sostituendosi all’amministrazione inadempiente, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati.
Il Fatto
La ricorrente, un’insegnante, chiedeva al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, di ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 286/2024 del Tribunale ordinario di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio o un altro equipollente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inerte, omettendo di dare esecuzione a quanto statuito dal giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente accertato l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., essendo la sentenza del Tribunale di Cremona passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ha inoltre verificato che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, termine che l’amministrazione non aveva utilizzato per adempiere spontaneamente.
Il tribunale ha quindi richiamato la disciplina processuale civilistica come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, rilevando che non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva per iniziare l’esecuzione forzata, essendo sufficiente una copia conforme della sentenza. Tale precisazione è funzionale a inquadrare correttamente i presupposti per l’azione di ottemperanza in relazione alla notificazione del titolo stesso.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, anche in continuità con il costante orientamento della Sezione in controversie analoghe relative al riconoscimento della carta docente al personale non di ruolo. L’inerzia dell’amministrazione ha giustificato l’accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato sin d’ora il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia quale commissario ad acta, precisando che egli agirà non nella sua qualità di dirigente dell’amministrazione ma quale organo ausiliario del giudice. Il suo compito è quello di sostituire l’amministrazione nell’attuazione del giudicato, adottando gli atti necessari, inclusa l’inclusione della ricorrente tra i soggetti abilitati alla registrazione sulla piattaforma per la fruizione del bonus.
Infine, il collegio ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ma ha operato una riduzione del compenso del difensore in ragione della serialità dei ricorsi e dell’identità delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM n. 55/2014, che giustifica una modulazione degli onorari in presenza di posizioni processuali analoghe.
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