Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione annullata per difetto di motivazione (TAR Campania n. 841 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è atto vincolato quanto all’an, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma non quanto al quantum: quando non ricorrono le condizioni che impongono la misura massima, l’Amministrazione deve motivare la determinazione dell’importo secondo criteri di congruità e proporzionalità. La presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non paralizza l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione: decorso il termine di sessanta giorni senza riscontro, si forma il silenzio-diniego, che esaurisce l’obbligo di provvedere e che il privato ha l’onere di impugnare. Il potere di autotutela è incoercibile e non sussiste alcun obbligo di attivazione su istanza del privato né di esternare le ragioni ostative.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune ha irrogato una sanzione di euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, oltre al presupposto verbale di accertamento dell’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione.
La ricorrente contesta l’illegittimità dell’accertamento, sostenendo che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria avrebbe limitato l’efficacia dell’ordine demolitorio. Deduce inoltre il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di annullamento in autotutela del verbale, l’assenza di partecipazione procedimentale e l’immotivata quantificazione della sanzione. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo centrale. La presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non influisce sul provvedimento sanzionatorio, perché decorso il termine di sessanta giorni la legge riconnette all’inerzia il silenzio-diniego. Il privato non può dedurre dalla mera presentazione dell’istanza la paralisi degli effetti dell’atto, la cui esecuzione resta sospesa solo fino alla scadenza del termine.
Poiché tale diniego tacito non è stato impugnato, l’ordinanza di demolizione ha conservato intatta la propria efficacia e ha assunto carattere di definitività. Non occorre, in tal caso, alcuna riedizione del potere sanzionatorio. Il Collegio rileva altresì che l’accertamento di inottemperanza precede la stessa istanza di sanatoria, sicché al momento dell’accertamento non pendeva alcun procedimento di sanatoria.
Sono disattese le censure sul silenzio e sulla partecipazione procedimentale. Quanto all’autotutela, la giurisprudenza amministrativa esclude l’esistenza di un obbligo di provvedere su istanza di parte. Quanto al deficit partecipativo, la sanzione pecuniaria costituisce atto vincolato a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza e della formazione del silenzio rigetto.
È invece accolto il motivo sulla quantificazione. La sanzione, irrogata in misura superiore al minimo edittale, è priva di substrato motivazionale. Il Collegio ricorda che la misura massima è doverosa solo nelle ipotesi di abuso su aree o edifici vincolati; negli altri casi l’ente deve motivare l’importo secondo congruità e proporzionalità. Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua, restando fermo il riesercizio del potere da parte del Comune con congrua motivazione.
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Nota della Redazione
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