Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 382 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ancorché successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, adiva il TAR Friuli-Venezia Giulia per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 145/2024, depositata e resa pubblica il 23 aprile 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Il giudicato era stato notificato all’Amministrazione in data 29 aprile 2024 e la cancelleria del giudice civile ne aveva attestato il passaggio in giudicato in data 11 marzo 2025.

A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al Collegio di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, ove occorresse, un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, ha rilevato che la materia del contendere era cessata, in quanto l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Tale adempimento tardivo ha determinato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito.

Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità per la parte ricorrente nella prosecuzione del giudizio di ottemperanza. L’esito del giudizio non ha tuttavia escluso la regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, essendo l’Amministrazione risultata soccombente in quanto ha ottemperato solo successivamente all’instaurazione del giudizio.

L’Amministrazione è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate forfettariamente in misura di € 1.000,00, oltre accessori dovuti ex lege, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. Il Collegio ha altresì disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente, che si era dichiarato antistatario, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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