Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione (TAR Campania n. 3609 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione positiva del procedimento amministrativo principale, comunicata alla parte istante in pendenza del giudizio di accesso, soddisfa integralmente l’interesse conoscitivo che sorreggeva l’istanza ostensiva e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice che dichiari tale cessazione deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando prognosticamente l’esito che il ricorso avrebbe avuto; la compensazione integrale è tuttavia ammissibile quando le peculiari connotazioni della controversia — in particolare l’illegittimità iniziale dell’Amministrazione sanata spontaneamente in corso di causa — integrano i giusti motivi di cui all’art. 26 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, dopo aver ottenuto un decreto del Tribunale per i Minorenni che ne autorizzava la permanenza in Italia per assistere la figlia minore, presentava in data 22 ottobre 2025 istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 presso la Questura di Napoli. A fronte del protrarsi del procedimento, in data 12 gennaio 2026 inoltrava formale istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013. Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, si formava il silenzio-rigetto. Con ricorso notificato il 10 marzo 2026 la ricorrente adiva il TAR per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’ostensione.

In pendenza del giudizio, con nota del 14 maggio 2026, la Questura comunicava che l’istanza di permesso di soggiorno era stata definita con esito positivo. L’Avvocatura dello Stato eccepiva quindi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la comunicazione del 14 maggio 2026 ha di fatto soddisfatto l’interesse conoscitivo che sorreggeva l’istanza di accesso e il conseguente ricorso. Si è dunque verificata una sopravvenienza fattuale e giuridica che incide sulla persistenza dell’interesse alla decisione.

Trova applicazione l’istituto della cessazione della materia del contendere, disciplinato dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tale pronuncia presuppone che l’Amministrazione, con un comportamento successivo alla proposizione del ricorso, abbia posto in essere un’attività integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, Sez. V, n. 6950 del 2019, citato in Cons. Stato, Sez. VI, n. 3767 del 2020). Nel caso concreto l’interesse era volto a conoscere stato ed esito del procedimento: la comunicazione dell’esito positivo lo ha pienamente realizzato.

La declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese, da regolare secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio osserva che il ricorso, al momento della proposizione, era palesemente fondato: l’istanza di accesso era sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, e l’Amministrazione aveva l’obbligo, ex art. 2 della medesima legge, di concludere il procedimento entro trenta giorni. La sua totale inerzia ha integrato un silenzio-rigetto illegittimo. In base alla soccombenza virtuale, l’Amministrazione sarebbe risultata soccombente.

Nonostante ciò, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese. L’art. 26 cod. proc. amm., nel richiamare l’art. 92 cod. proc. civ., consente la compensazione anche in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. Tali motivi sono individuati nel comportamento complessivo delle parti: all’inerzia iniziale della Questura, che ha dato causa al giudizio, si contrappone l’attivazione dell’Amministrazione che, instaurato il contenzioso, ha definito il procedimento in senso favorevole alla ricorrente dandone pronta comunicazione. Le peculiari connotazioni della vicenda, caratterizzata da un’illegittimità iniziale sanata spontaneamente, giustificano la compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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