Sopravvenuta carenza d’interesse dopo pagamento quota ridotta payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 4440 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il Decreto della Regione Marche nr. 54/2022 e i provvedimenti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento previa concessione di misura cautelare.

In pendenza del giudizio sono sopravvenute normative che hanno rideterminato gli obblighi delle aziende fornitrici: l’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 ha previsto il versamento della quota del 48% per le aziende che rinunciano al contenzioso, mentre l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, ha ulteriormente ridotto la quota al 25%, prevedendo espressamente che il versamento determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che la parte ricorrente, con nota depositata il 12.1.2026, ha prodotto il Decreto della Regione Marche nr. 150/2025, attestante l’avvenuto pagamento della quota del 48% dell’importo indicato nei provvedimenti regionali, richiamando la disciplina del d.l. n. 34/2023 e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conformità alla norma citata, a spese compensate.

La Corte ha rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente palesa una sua sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. Sul punto, ha richiamato il principio per cui, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima.

Il giudice, in presenza di tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La giurisprudenza citata dal Collegio è conforme: Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446.

Alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. L’andamento del giudizio ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, ivi inclusa la Regione Marche, non costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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