Controperizia esclusa per le attività ufficiali di eradicazione delle malattie animali (TAR Piemonte n. 388 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla controperizia, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 27/2021 all’operatore i cui animali siano stati sottoposti a controllo ufficiale con esito sfavorevole, non opera per le altre attività ufficiali di cui all’art. 2, paragrafo 2, reg. UE n. 625/2017, espressamente escluse dall’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 27/2021. Rientrano in tale ambito le attività volte ad accertare la presenza di malattie animali e a prevenire o contenerne la diffusione, in ragione delle esigenze di celerità poste a tutela della salute pubblica. Sono pertanto legittime le misure di blocco ufficiale, abbattimento e castrazione disposte dall’autorità sanitaria in attuazione della normativa europea e nazionale di eradicazione, quando fondate su accertamenti di un ente zooprofilattico qualificato non contraddetti da prova contraria. La pretesa di esercitare un’attività su animali senza rispettare la normativa di tutela della salute umana e animale è incompatibile con i principi costituzionali e con i principi generali dell’ordinamento.

Il Fatto

L’ASL competente ha eseguito un sopralluogo presso la struttura della ricorrente, ove risultavano presenti numerosi animali di specie diverse, contestando la mancanza dei sistemi identificativi e irregolarità igienico-sanitarie. All’esito delle analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è stata accertata la positività alla tubercolosi bovina di alcuni capi e la presenza di ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina.

Con distinti provvedimenti l’ASL ha disposto il blocco ufficiale e l’abbattimento dei bovini infetti e il blocco degli ovini non resistenti, con obbligo di abbattimento o castrazione. La ricorrente ha chiesto una controperizia sui campioni ematici, ottenendo un diniego. Ha quindi impugnato gli atti davanti al TAR, chiedendo anche la verificazione o la consulenza tecnica, e ha proposto successivi motivi aggiunti avverso i provvedimenti sopravvenuti, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per la parte relativa al provvedimento già eseguito, rilevando che permane l’interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria. Dichiara invece improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti, essendo il provvedimento censurato sostituito da quello emanato in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 96/2025.

Il primo motivo, con cui la ricorrente sostiene l’inapplicabilità della normativa zootecnica per la natura scientifica dell’attività, è infondato. Non risulta prodotto alcun provvedimento autorizzatorio alla ricerca scientifica sugli animali, né è emersa alcuna evidenza dello svolgimento di tale attività nel rispetto della normativa speciale. La pretesa di gestire una struttura con centoventotto animali senza rispettare alcuna norma di tutela della salute umana e animale contrasta con i principi costituzionali e generali dell’ordinamento.

Quanto agli accertamenti sanitari, il Collegio osserva che l’art. 2, paragrafo 2, reg. UE n. 625/2017 definisce le altre attività ufficiali, tra cui quelle tese ad accertare la presenza di malattie animali e a contenerne la diffusione. L’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 27/2021 esclude espressamente per tali attività il diritto alla controperizia. Nel caso di specie l’attività ha natura di eradicazione a tutela della salute pubblica, con esigenze di celerità incompatibili con la controperizia richiesta.

La metodologia della prova del gamma-interferone trova fondamento nell’allegato III del reg. 2020/689/UE e nel decreto ministeriale del 2 maggio 2024. Le risultanze dell’Istituto Zooprofilattico non sono state contraddette: il solo esame clinico del consulente di parte non basta a superare le indagini di laboratorio. Anche la doglianza sull’onere di identificazione degli ovini è infondata, poiché i contrassegni provvisori apposti dall’ASL sono stati rimossi dalla ricorrente, rendendo a sé imputabile l’impossibilità di distinguere i capi.

Le misure di castrazione e abbattimento risultano imposte dall’allegato I, parte B, del decreto ministeriale del 25 novembre 2015 e dal reg. n. 999/2001/CE. L’insussistenza dei vizi di legittimità travolge la domanda risarcitoria, priva di prova sui danni. Il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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