Annullato il diniego di equo indennizzo per difetto di istruttoria (TAR Veneto n. 53 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio non esaurisce il procedimento: l’Amministrazione deve ancora accertare l’ascrivibilità tabellare dell’infermità. Il giudizio di ascrizione spetta alla Commissione medico-ospedaliera che ha effettuato la visita, ai sensi dell’art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66 del 2010, e non alla Commissione che si sia limitata all’esame documentale. È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento che respinga l’equo indennizzo ignorando il giudizio della Commissione delegata, non esaminando la documentazione integrativa prodotta e non motivando il diverso esito rispetto al parere della Commissione che ha visitato l’interessato. Resta invece insindacabile nel merito la valutazione tecnico-discrezionale di ascrizione, salvo il giudizio di equivalenza consentito dall’art. 11, quarto comma, d.P.R. n. 915 del 1978.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Marina Militare in congedo, risultava affetto da placche pleuriche calcifiche in quadro compatibile con asbestosi, maturata durante il servizio a bordo di unità navali in cui era stata accertata la presenza di amianto. Presentava domanda al Ministero della Difesa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione della pensione privilegiata.
Dopo la visita e il verbale della Commissione medico-ospedaliera delegata, che ascriveva la patologia alla V categoria della tabella A, la Commissione competente per la Marina riteneva la patologia non classificabile. Il Comitato di Verifica riconosceva la dipendenza da causa di servizio, ma il Ministero, con decreto del 22 dicembre 2022, respingeva l’istanza di equo indennizzo per mancanza dei requisiti di legge. Il ricorrente impugnava il decreto e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il riparto di competenze. L’art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66 del 2010 attribuisce alla Commissione che effettua la visita il compito di redigere il verbale con il giudizio diagnostico e l’indicazione della categoria di compenso. Nel caso di specie il ricorrente era stato visitato dalla Commissione delegata, che aveva espresso la propria ascrizione tabellare; la Commissione competente si era invece limitata all’esame della documentazione.
Su questa base il Collegio accoglie il secondo motivo, ravvisando un difetto di istruttoria. La Commissione competente aveva operato una commistione tra la patologia asbesto-correlata e la pregressa infezione da Covid-19, laddove solo la prima era stata dedotta nella domanda. Questa sovrapposizione, già rilevata dallo stesso Comitato, è sintomo di un’indagine inadeguata.
Inoltre, il verbale integrativo del 2 novembre 2022 non menzionava la documentazione sanitaria trasmessa dal ricorrente, attestante la comparsa di un nodulo polmonare e quindi un possibile aggravamento. Il mancato esame di tale documentazione, in un procedimento ancora in corso, costituisce ulteriore indizio del vizio.
Il Tribunale rileva infine che la Commissione competente avrebbe dovuto richiamare il giudizio della Commissione delegata e indicare gli elementi su cui fondava il contrario esito di non ascrivibilità; né il Comitato aveva considerato il parere della Commissione che aveva effettuato la visita. È del pari fondato il terzo motivo: riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere le ragioni della mancata ascrizione, neppure mediante il giudizio di equivalenza.
È invece infondato il primo motivo. Il ricorrente chiedeva al Tribunale di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione: si tratta di un controllo intrinseco non esercitabile, che si tradurrebbe in un potere sostitutivo non previsto dalla legge. Per le stesse ragioni è respinta l’istanza di consulenza tecnica e la domanda di accertamento del diritto all’equo indennizzo, che postula il previo inquadramento tabellare. Gli atti sono annullati con obbligo di rinnovare il procedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.