Ottemperanza di decreto ingiuntivo del giudice ordinario: competenza funzionale del TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento (TAR Abruzzo n. 558 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per conseguire l’esecuzione di sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario è devoluta, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione. La relativa competenza ha natura funzionale ed è pertanto inderogabile, con la conseguenza che il giudice adito deve dichiararla anche d’ufficio.
Il Fatto
Una società esponeva di essere creditrice del Comune di Campli in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone, divenuto esecutivo e non opposto. Avendo l’amministrazione comunale omesso di provvedere al pagamento della residua somma dovuta, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo altresì la condanna della p.a. al pagamento dell’indennità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’azione proposta è volta all’esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario, ossia del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Frosinone. In materia di ottemperanza, l’art. 113, comma 2, c.p.a. prevede che il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il Collegio ha quindi qualificato la questione come attinente alla competenza funzionale del giudice amministrativo, connotata dal carattere dell’inderogabilità. In applicazione di tale criterio, ha ritenuto che la controversia esulasse dalla propria competenza, essendo invece devoluta alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale di Frosinone.
Il TAR Abruzzo ha pertanto dichiarato la propria incompetenza, individuando nella sezione staccata di Latina del TAR Lazio il giudice competente dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a., rimettendo a tale sede ogni ulteriore valutazione, anche in ordine alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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