Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo del Ministero nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Molise n. 105 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’amministrazione, in pendenza del giudizio, abbia integralmente eseguito il giudicato, provvedendo all’adempimento oggetto della domanda. L’avvenuto accreditamento degli importi attraverso il sistema della Carta Elettronica del Docente, in conformità alla sentenza ottemperanda, priva il giudizio del suo oggetto, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte. La condanna alle spese del Ministero resistente è comunque legittima, in ragione della manifesta inottemperanza serbata sino alla proposizione del ricorso, non potendo la sopravvenienza favorevole elidere l’accertata violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di € 2.000,00. Il Ministero, rimasto inadempiente nonostante la notifica della sentenza con formula esecutiva, non aveva corrisposto il beneficio. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione degli atti necessari per la piena esecuzione del giudicato e l’eventuale nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituiva con atto di mero stile, depositando successivamente un documento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise attestante l’avvenuto adempimento della sentenza ottemperanda. All’udienza camerale, la ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo per la regolazione delle spese; la difesa erariale, convergendo sulla cessazione, domandava la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, come dedotto concordemente dalle parti, nelle more del giudizio erano stati accreditati gli importi di cui alla sentenza ottemperanda tramite il sistema della Carta Elettronica del Docente. Tale sopravvenienza integrava i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo l’amministrazione integralmente soddisfatto la pretesa azionata in via di ottemperanza, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la condanna del Ministero resistente, in considerazione della manifesta inottemperanza serbata sino alla proposizione del ricorso. Il Collegio ha sottolineato come il ricorso per ottemperanza fosse stato avanzato al fine di ottenere il riconoscimento di un beneficio che non richiedeva particolari difficoltà operative, soprattutto dopo la formazione di plurimi e analoghi giudicati civili rimasti ineseguiti per lungo tempo, richiamando l’orientamento di Cons. Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331. La condanna alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, è stata disposta con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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