Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 121 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si verifica quando risulta acquisito agli atti che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e non è più necessario affermare la volontà della legge nel caso concreto. Il presupposto è che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Può residuare un contrasto limitato alle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale. La regolazione delle spese resta perciò possibile anche quando il diritto sia stato riconosciuto in via di autotutela nel corso del giudizio, valutando l’esito virtuale della lite.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una struttura sanitaria pubblica, ha presentato in data 5 dicembre 2023 domanda di pensione di anzianità/anticipata nella gestione ex INPDAP e nel fondo CPDEL. INPS ha rigettato l’istanza con provvedimento del 9 febbraio 2024, per difetto del requisito dell’anzianità contributiva.

La ricorrente ha contestato la lettura dell’art. 2 della legge n. 120/1991, in combinato disposto con l’art. 9, comma 2, della legge n. 113/1985 come modificato dall’art. 1, comma 209, della legge n. 232/2016. Assumeva che INPS avesse ricondotto la sua grave ipovisione alla condizione generica di invalido civile ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza distinguere i non vedenti e gli ipovedenti gravi ex art. 4 della legge n. 138/2001, destinatari di un regime di maggior favore ex art. 1, comma 6 del medesimo decreto. Ha quindi agito per l’accertamento del diritto alla pensione dal 30 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio INPS ha accolto l’istanza di riesame della ricorrente e, con provvedimento del 14 maggio 2024, ha riconosciuto e liquidato la pensione, ponendola in pagamento da giugno 2024 con i ratei dal 1° gennaio 2024. L’Istituto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; analoga conclusione ha formulato la difesa della ricorrente, insistendo per la condanna alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

Il giudice ha anzitutto dichiarato assorbita l’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente il 5 giugno 2024. La decisione sulla produzione è superflua perché la cessazione della materia del contendere si fonda su una richiesta concorde e su fatti già acquisiti.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessazione presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto e dell’interesse al ricorso, con conseguente venir meno della necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Ha citato Cass. n. 26299/2018 e, sul punto della regolazione delle spese, Cass. civ. Sez. II n. 21757 del 2021, che richiama Cass. civ. n. 19845/2019. Resta possibile un contrasto limitato alle spese, risolto dal giudice secondo la soccombenza virtuale.

Quanto alle spese, il giudice ha ritenuto sussistenti motivi per l’integrale compensazione. INPS ha riconosciuto la pensione in data 14 maggio 2024 in via di autotutela, a seguito di un’istanza di riesame proposta dalla ricorrente il 14 febbraio 2024 in forme irrituali, e quindi entro il termine regolamentare per il suo esame, nelle more del quale è stato presentato il ricorso.

La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, dando mandato alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *