Rigetto del ricorso per cessazione della materia del contendere in via amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 118 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, la sopravvenuta liquidazione della pretesa in sede amministrativa da parte dell’Ente previdenziale integra soddisfazione della domanda e preclude l’accoglimento del ricorso. Il rigetto consegue alla constatazione che l’amministrazione ha già riconosciuto e corrisposto la misura richiesta, con applicazione del coefficiente del 2,44% dalla decorrenza indicata. La soccombenza del ricorrente, ancorché la pretesa risulti sostanzialmente soddisfatta, giustifica la condanna alle spese di lite secondo il criterio dell’art. 31, comma 1, del codice di giustizia contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione erogata dall’INPS, ha adito il giudice unico delle pensioni della Sezione Giurisdizionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento, con attribuzione della percentuale del 2,44% ai fini della base pensionabile. La domanda, fondata sull’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, mirava alla decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna dell’Ente agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione, oltre all’adeguamento del trattamento corrente.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, rappresentando che la misura richiesta era già stata applicata. La difesa del ricorrente, preso atto del calcolo effettuato dall’Ente e della documentazione prodotta, ha formulato istanza di cessazione della materia del contendere, riconoscendo che la liquidazione era già avvenuta con il coefficiente rivendicato.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile verifica anzitutto l’effettiva consistenza della pretesa azionata. La domanda giudiziale risulta già soddisfatta in sede amministrativa mediante il riconoscimento della misura del trattamento pensionistico richiesto. L’Ente previdenziale ha documentato negli atti di causa l’avvenuta applicazione del coefficiente rivendicato, con decorrenza dal 1° luglio 2022.

La difesa del ricorrente ha dato atto della circostanza, rilevando che nel Modello 5007 non compariva la dicitura tipica attestante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44%. Su questa base ha formulato l’istanza di cessazione della materia del contendere, riconoscendo espressamente che l’Ente aveva già liquidato e corrisposto il trattamento calcolato con il coefficiente richiesto.

Il giudice, preso atto di tale riconoscimento, rigetta integralmente il ricorso. La decisione non verte sull’an del diritto, ormai pacifico, ma sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia: la pretesa sostanziale è stata integralmente appagata prima della definizione del giudizio. L’assenza di contestazione sul merito della liquidazione consolida l’esito di rigetto.

Sul piano delle spese, il giudice applica il criterio di soccombenza previsto dall’art. 31, comma 1, del codice di giustizia contabile. La condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali, liquidate in € 500,00 in favore dell’INPS, prescinde dalla circostanza che la pretesa sia stata sostanzialmente riconosciuta: rileva la mancata definizione stragiudiziale della vicenda. Nulla è disposto per le spese di giudizio.

Il giudice dispone infine l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata ai sensi degli artt. 22 e 52 del d.lgs. n. 196/2003, con analoga prescrizione in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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