La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione che adempie dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3579 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. ricorre quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria azionata, rendendo superfluo l’intervento del giudice dell’esecuzione. L’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che segue la soccombenza virtuale e va pronunciata anche in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 513/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, accreditando la somma di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non era stata eseguita nel termine dilatorio di 120 giorni: la ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con vittoria di spese da distrarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, con nota depositata in data 28.05.2026, la ricorrente aveva comunicato l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui era controversia, successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione si era costituita con atto di mero stile, senza opporre alcuna resistenza sostanziale alla domanda attorea.
La soddisfazione integrale della pretesa creditoria, intervenuta nelle more del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito sull’obbligo di esecuzione del titolo giudiziario. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio quando non vi sia più interesse alla decisione, ferma restando la pronuncia sulle spese.
Sul fronte delle spese di lite, il Collegio ha osservato che la pretesa era stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso: l’adempimento tardivo dell’Amministrazione aveva reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto dal titolo esecutivo. Tale circostanza ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.
Le spese sono state distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., con esplicito riferimento alla mancata corresponsione degli onorari da parte della parte assistita. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, conformemente al disposto dell’art. 114 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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