Cessazione della materia nel giudizio di ottemperanza per la carta del docente (TAR Piemonte n. 569 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente quando l’adempimento sia seguito alla proposizione del ricorso. La riunione dei ricorsi, disposta per ragioni organizzative di pronta redazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.

Il Fatto

Quattro docenti hanno agito in ottemperanza per l’esecuzione di distinte sentenze del giudice del lavoro di Torino, che avevano accertato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle relative somme, con interessi o rivalutazione.

I ricorsi, proposti dal medesimo difensore, sono stati chiamati alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026. Prima dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria dando atto che l’amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama preliminarmente il decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, che adotta misure organizzative per lo smaltimento dell’arretrato in materia di carta del docente, disponendo la trattazione congiunta e la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in caso di esito omogeneo.

La riunione viene quindi disposta per i ricorsi in epigrafe, trattandosi di decisioni identiche nella motivazione e nel dispositivo. Il Tribunale precisa che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non incide sui meccanismi decisionali né sul contenuto delle singole decisioni.

Nel merito, il Collegio rileva che l’amministrazione resistente ha dato esecuzione alle sentenze azionate. Ritiene pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Sul governo delle spese, il Tribunale osserva che la resistente ha adempiuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. Da qui la condanna alle spese di lite, liquidate per ciascun ricorso complessivamente in euro 800,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *